Diritto del Lavoro

 

 

·              NUOVE PROSPETTIVE NEL MONDO DEL LAVORO

1). La flessibilità del rapporto di lavoro.

2). Un confronto delle politiche di flessibilità in Italia e Spagna.

3). Job Creation e politiche di sviluppo

4). Interventi a sostegno dei livelli occupazionali: l’intervento dello Stato

5). Flessibilità e lavoro precario
6). Il lavoro decentrato: il lavoro a domicilio

7). Lavori socialmente utili
8). Il patto di prova e le nuove tipologie del rapporto di lavoro

·              IL CONTRATTO A TERMINE

1). Disciplina e sviluppo del contratto a termine. Le attività stagionali

2). L’intervento dei sindacati 

3). Il diritto di precedenza nelle assunzioni e scorrimento nelle mansioni
4). L’assunzione del personale a termine
5). Vari casi di lavoro temporaneo     

·              IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

1). La disciplina ed i requisiti per la stipulazione del contratto

2). Contratti di Formazione e Lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato

3). Incentivi e finanziamenti

4). Forme di retribuzione

5) Sistema sanzionatorio

6) C.F.L. e lavori socialmente utili
7) Innovazioni alla disciplina
dei C.F.L

·              PART TIME

1).Necessità di un lavoro a tempo parziale     

2).La forma scritta
3). Da part time a fulI time : il collocamento obbligatorio
4). Orario ridotto e retribuzione         
5). Part time e contratto di formazione del lavoro
6). Modifiche in materia di part time

·              NUOVISSIME TIPOLOGIE NEL RAPPORTO DI LAVORO

1) Strumenti a sostegno dell’occupazione
2) Il lavoro interinale
3) Prospettive per il lavoro interinale
4) Fra autonomia e subordinazione: il rapporto di lavoro parasubordinato
5) I pony express
6) Nuovi tipi di lavoro

 

 

NUOVE PROSPETTIVE NEL MONDO DEL LAVORO

 

1) La flessibilità del rapporto di lavoro.

Terminata la crisi dei primi anni ottanta, che ha interessato il mondo del lavoro, si sono andati formando nuovi istituti. Il più delle volte si è trattato di un consolidamento di figure già esistenti. Tale esigenza è nata dalla necessità di venire incontro alle crescenti necessità non solo dei datori di lavoro ma anche dei lavoratori. La parola chiave per intendere questo fenomeno è “flessibilità”.

La flessibilità permette di adattare il rapporto di lavoro alle esigenze del mercato; un caso, ad esempio, è “l’orario di lavoro” che viene modellato in relazione alla produzione  purché ciò non trasformi il lavoratore in un “nomade” ~.

Tale flessibilità è soprattutto imposta dai mutamenti “ambientali” e dall’avvento di nuove tecnologie che hanno portato ad una compressione dei rapporti di lavoro con il conseguente aumento del tasso di disoccupazione, da qui l’esigenza di fronteggiare tale emergenza con una gamma articolata di interventi come la legge 19/12/1984 n0 863 riguardante “misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali”. Tuttavia gli squilibri occupazionali si sono aggravati (tra nord e sud, tra classi di età e tra fasce professionali) ~ dividendo i lavoratori in fasce forti e deboli:

quelli cioè assunti stabilmente e quelli assunti solo temporaneamente.

Nonostante la mancanza di stabilità i nuovi moduli contrattuali si sono andati affermando.

 

2) Un confronto delle politiche di flessibilità in Italia e Spagna.

Il fenomeno della flessibilità non ha riguardato solo l’Italia, ma anche altri paesi tra i quali la Spagna, che se pure ha seguito nelle politiche di flessibilità, traiettorie distinte, in alcuni punti converge con quelle italiane.

In Spagna si è avuta una forte liberalizzazione dei contratti di lavoro temporanei accompagnata dal rafforzamento dei sindacati, ciò ha permesso una detipizzazione che ha portato alla formazione di più di dieci figure contrattuali flessibili; tale situazione si può definire “Flessibilità compensata dal rafforzamento istituzionale del soggetto sindacale” in Italia è stata definita “flessibilità controllata in via procedurale”; controllo che è svolto dai sindacati i quali partecipano direttamente alla contrattazione collettiva e di conseguenza alle scelte decisionali che riguardano le nuove figure contrattuali, quali i contratti a termine, i contratti di formazione e lavoro, il part-time ecc... In Spagna la detipizzazione e la conseguente destabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata più evidente dato che si è avuta una forte spinta verso l’autonomia individuale. In Italia il fenomeno è stato contenuto dal fatto che sono sempre necessari controlli procedurali da parte dell’autorità amministrativa o della contrattazione collettiva. Questo ha portato la Spagna a fare i conti prima dell’Italia con il problema del “precariato”, a questo si aggiungono i problemi salariali che non sono adeguatamente regolati dai contratti collettivi.

Dobbiamo, però, puntualizzare come i due paesi, sebbene abbiano avuto un diverso sviluppo socio economico, per le diverse situazioni storiche, presentino delle situazioni analoghe. Più in dettaglio possiamo dire che la Spagna presenta una forte regolamentazione dei rapporti sindacali, contrariamente a quello che si è verificato in Italia. Invero nel nostro paese e stato esaltato il ruolo istituzionale del sindacato cosicché quest’ultimo si è conquistato un suo spazio di autonomia con il risultato che si è dato luogo alla proliferazione di un “bellicoso pluralismo associativo”; di converso, in Spagna, la contrattazione si è svolta a livello extra statutario.

Orbene prescindendo dalle inevitabili diversità si deve convenire che la scelta verso modelli di lavoro flessibili è stata obbligata dalla necessità di offrire nuove forme di lavoro e nuovi sbocchi alle imprese. Da qui la nascita di tutta una serie di nuove figure di lavoratori autonomi, in cui il lavoro autonomo svolge una funzione servente e satellitare nell’ambito dell’impresa dato che nell’organizzazione economica è prevalente il lavoro subordinato. In Spagna tale fenomeno e descritto con il termine “Deslaborizacion”, con il quale si vogliono indicare proprio quei lavori che si trovano in una zona a metà strada fra autonomia e subordinazione

 

3). Job Creation e politiche di sviluppo.

Tornando nel panorama italiano, dobbiamo analizzare il problema della creazione di lavoro. Soprattutto perché il ruolo dello Stato è quanto mai vago. La politica di Job Creation segue strategie diverse sia incentivando l’avvio di nuove imprese, che promuovendo la diffusione delle iniziative imprenditoriali. Il mutamento della produzione fa sorgere il problema della eccedenza di manodopera che è stato affrontato prima con palliativi quali la cassa integrazione straordinaria od i trattamenti speciali di disoccupazione, in tale modo però si è deresponsabilizzata sia l’impresa che il sindacato. Proprio con la creazione di lavoro si è cercato di superare il problema; primo obbiettivo è stata la grande impresa che in Italia si è mossa con grave ritardo, sia rispetto agli altri paesi europei che rispetto al fenomeno stesso; ritardo che si è verificato a livello pubblico e privato e che é stato affrontato con politiche separate’0. Nel settore pubblico ha avuto un ruolo essenziale la nota “funzione di sviluppo” a favore delle aree meno industrializzate del paese; nel settore privato ci si é diretti verso la “riconversione” in attività più produttive; il tutto é riconfluito nella contrattazione collettiva, unica soluzione per affrontare gli impegni occupazionali.

Le forme di intervento si riassumono in tre modelli:

1. assorbire i lavoratori esuberanti nei settori tradizionali;

2. creare imprese diversificate nella produzione;

3. intervenire per lo sviluppo a livello locale.

Nonostante tali propositi, é difficile tracciare un bilancio in termini di posti di lavoro creati. Per realizzare una vera creazione di occupazione é necessaria “l’innovazione dei criteri e modalità di assunzione ; pertanto sarebbe auspicabile una chiara revisione del collocamento mediante la totale nominatività della richiesta di avviamento; migliorare la mobilità interaziendale; rivedere la disciplina della cassa integrazione guadagni che garantisca un miglior utilizzo delle risorse umane; prevedere incentivi alle assunzioni utilizzando finanziamenti “mirati”; dare una maggiore pregnanza alla dimensione locale per superare il burocratismo strisciante in modo da garantire un contatto diretto con la realtà del lavoro; ma soprattutto necessario favorire la formazione del lavoratore

 

4). Interventi a sostegno dei livelli occupazionali: l’intervento dello Stato.

L’intervento dello Stato dettato da esigenze di crisi occupazionali si è risolto in rimedi parziali e provvisori. Sono gli anni ottanta che vedono la nascita dei provvedimenti legislativi più significativi nell’ambito della creazione di nuove tipologie dei rapporti di lavoro. Alcune di queste leggi sono: la n° 863 del 1984 riguardante “misure urgenti a sostegno ed a incremento dei livelli occupazionali”; la n° 41 del 1986 “legge finanziaria” la n° 113 del 1986 “piano straordinario per l’occupazione giovanile”; la n° 56 del 1987 “norme sull’organizzazione del mercato del lavoro.

In tale contesto si può pienamente cogliere l’intervento che lo Stato ha cercato di realizzare. Interessante è stato il decentramento verificatosi a favore degli enti locali mediante il quale si è permesso a questi ultimi sia di definire gli obiettivi da raggiungere, che la gestione delle attività previste 12 soprattutto nell’ambito dell’artigianato e dell’associazionismo giovanile.

Ma tali interventi “a beneficio” sono automatici con grave danno per la selettività e conseguentemente per un migliore sviluppo dell’occupazione. Per questo è necessario che gli interventi abbiano una maggiore flessibilità, che può essere conseguita con una regolamentazione più duttile , del rapporto di lavoro.

Tra i provvedimenti più recenti va ricordata la legge n0 489 del 1994 che prevede strumenti incentivanti a disposizione del datore di lavoro, quali concedere crediti di imposta per le nuove assunzioni, dando così all’amministrazione delle finanze un ruolo fondamentale nella politica occupazionale, infatti il governo appare fiducioso nel fatto che la diminuzione delle entrate tributarie venga compensata da maggiori entrate conseguenti agli incrementi di occupazione; il Legislatore ha poi ipotizzato incentivi per quelle imprese che combattono le eccedenze di personale con la flessibilità dell’orario di lavoro; sono previsti sgravi contributivi totali per la durata di un anno a favore delle imprese che hanno realizzato nuove assunzioni nei territori del mezzogiorno; aggiungendo a quanto detto, che oggi, considerata anche la generalizzazione della richiesta nominativa, il datore di lavoro può “modulare” a piacimento le assunzioni, così da coniare le esigenze aziendali ai vantaggi economici e normativi

 

5). Flessibilità e lavoro precario.

È necessaria una precisazione dopo aver tanto parlato di flessibilità, e cioè quale è la differenza dal “precariato”; dato che è possibile individuare un certo rapporto tra i due istituti, perché la eccessiva promozione della flessibilità può sfociare nel precariato, ma è bene tenere distinte le due figure. Il  precariato anche terminologicamente riveste una valenza negativa, legata al presente, mentre la flessibilità rimanda a concetti più positivi, orientati al futuro.

La precarizzazione rischia di minare le garanzie e la tutela tanto faticosamente conquistata dai lavoratori; dunque se da un lato la flessibilità rischia di cadere nel precariato, in ogni caso appare come l’unica possibilità che garantisca la effettiva creazione di lavoro; infatti flessibilità vuoi dire poter creare nuove figure contrattuali.

D’altronde soltanto una riqualificazione dei rapporto di lavoro subordinato permetterà di meglio inquadrare il concetto stesso di flessibilità in modo da poterlo pienamente distinguere da quello di precarietà. Il rapporto di lavoro subordinato, oggi si pone su basi completamente diverse da quelle tayloristiche, innanzitutto per la durata temporale; un esempio può essere il contratto a termine che è risolubile solo per giusta causa e non anche per giustificato motivo: cioè il datore potrà licenziare solo allo scadere del rapporto; mentre potrà licenziare il lavoratore a tempo indeterminato per il motivo che l’attività non “decolla”; però il secondo potrà contestare giudizialmente la effettiva esistenza del giustificato motivo, il primo no. In questo modo il datore realizzando solo contratti a termine raggiunge il suo obbiettivo che non è quello di flessibilità ma di precarizzazione del rapporto di lavoro. Tale discorso vale anche per gli altri tipi come il part-time od il contratto di formazione e lavoro che possono essere utilizzati come lunghi periodi di prova, al cui termine il datore può decidere o meno la riconferma. Da quanto detto si può comprendere quanto labile sia la differenza tra flessibilità e precarietà, e come essa si basi più che altro sulle buone intenzioni del datore; una soluzione potrebbe essere il ricorso al lavoro interinale in cui ai lavoratori stabili si aggiungono lavoratori provvisori, purché non si trasformi in “speculazione sulla pelle altrui”.

La legge consente l’assunzione di manodopera con contratto di formazione e lavoro anche in settori “stagionali” purché il datore di lavoro addestri effettivamente i lavoratori assunti secondo gli impegni previsti nel progetto di formazione e lavoro. Qualora ciò non avviene ed il datore di lavoro non fornisce la prova dell’ottemperanza agli obblighi assunti, il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge n0 863/84.

Quando si è in presenza di periodi di lavoro molto lunghi eccedenti i limiti della stagione “lato sensu” intesa o quelli imposti dalle cosiddette “punte stagionali”, l’assunzione a termine è subordinata ad apposito controllo amministrativo in applicazione del D.L. 876/77 convertito in legge n0 35/78; rientrano nelle attività stagionali quelle correlate ad una intensificazione temporanea dell’attività complessiva dell’impresa che dipenda non già dalle “punte stagionali”, ma esclusivamente dall’esercizio di attività stagionali in senso proprio 17• Le sopra citate norme poste a tutela del lavoratore tendono a privilegiare l’aspetto formativo ed economico per prevenire forme di sfruttamento che precludono peraltro, la formazione professionale del lavoratore, pregiudicandone future possibilità di qualificata occupazione e progressione in carriera.

 

6) Il  lavoro decentrato: il lavoro a domicilio.

Sempre nell’ambito della flessibilità-precarietà rientra una forma di lavoro alquanto dibattuta: il lavoro a domicilio. La legge n0 264/1958 che disciplinò tale lavoro non ne dava alcuna definizione, lasciando così amplio spazio alla giurisprudenza; la  cassazione per un verso lo riconduceva nell’area del lavoro autonomo inserendolo nel lavoro artigianale, per poi discostarsene portandolo nell’alveo del lavoro subordinato. E negli anni settanta che il lavoro a domicilio viene configurato come rapporto subordinato, ma non vengono superati i conflitti di interesse fra dipendenti interni ed esterni o a domicilio. Alla fine degli anni ottanta il lavoro a domicilio comincia ad acquisire nuove forme, il cosiddetto “telelavoro”, con cui si riafferma il carattere subordinato di tale attività, non senza contrasti, infatti alle soglie degli anni novanta sembra necessario un ripensamento della nozione stessa di subordinazione.

Il lavoro a domicilio svolto in regime di subordinazione si distingue da quello autonomo in quanto la prestazione svolta a favore dell’impresa committente è costituita dalla stessa energia lavorativa che il prestatore pone a disposizione dell’impresa; attività che questa utilizza in funzione integrativa o sostitutiva del lavoro eseguito in azienda. La subordinazione, quindi, si realizza nell’inserimento dell’attività del lavoratore a domicilio nel ciclo produttivo aziendale e non già nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa. Il fenomeno del decentramento quindi da un lato permette di dislocare lavoratori al di fuori dell’azienda, creando inevitabili problemi di tutela che si sono risolti applicando al lavoratore esterno le stesse tutele che si applicano nei confronti di quello subordinato; in tale contesto si collocano anche l’appalto di manodopera ed il collegamento societario. Il primo è stato oggetto di dispute in relazione al problema del divieto di interposizione ex art. 1 legge n0 1369 del 1960 che si è cercato di superare facendolo rientrare nel concetto di subordinazione; cioè il lavoratore viene distaccato presso altro datore di lavoro, in tal modo alla intermediazione vietata si sostituisce il comando o distacco,  come meglio vedremo in seguito. In tema di divieto di intermediazione la S.C.C., ha però statuito che il prestatore d’opera occupato, in violazione del disposto di legge (legge no 1369/60) è considerato a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato le energie, in vero l’art. 1 della legge 1369/60 che dispone il divieto di affidare in appalto l’esecuzione di mere prestazioni, presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro fra almeno tre soggetti (imprenditore, datore di lavoro apparente, e lavoratore).

Per quel che riguarda il collegamento societario, sempre all’interno del concetto di decentramento produttivo, bisogna considerare il fenomeno della frammentazione societaria ed il problema di individuare il datore di lavoro reale. Dunque la difficoltà maggiore del decentramento nelle sue svariate sfaccettature resta quello di garantire al lavoratore una adeguata tutela che ancora purtroppo tarda ad affermarsi con decisione non sminuendo però quanto mediante tale fattispecie si era realizzato.

 

7) Lavori socialmente utili.

Accanto al decentramento, come fattispecie per garantire l’occupazione, si pone un altro modo nuovo per creare lavoro, ed è l’esecuzione di lavori socialmente utili. Tali attività può essere prestata da lavoratori che si trovano in cassa integrazione guadagni e che sono “obbligati” a prestare la loro attività previa perdita del beneficio dell’integrazione salariale in seguito all’ingiustificato rifiuto.  L’intento del legislatore con la legge n0 390 del 24/07/1981, concernente “ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del mezzogiorno”, era quello di rendere “produttivo” l’onere che la collettività assume nei confronti del lavoratore in c.i.g. e quindi realizza un rapporto di lavoro “sui generis”, in cui il datore di lavoro non è tanto la pubblica amministrazione quanto la collettività, che usufruisce dei detti lavori e li retribuisce con lo strumento della c.i.g. compensata con un “importo integrativo” che si può assimilare ad una vera retribuzione 23 Il decreto legge n0 31 dell’8/02/95 ha avuto come obiettivo quello di riattivare i progetti di utilità sociale servendosi del concetto di temporaneità al posto di quello, utilizzato in passato, di straordinarietà; così da potere abbracciare quei progetti che pur concernendo attività ordinarie mirano a migliorare la qualità dei servizi.

Intervento che si è concentrato soprattutto nel mezzogiorno dove è più impellente il problema occupazione necessitato dal fatto che l’assegno di mobilità (situazione prossima al  licenziamento e successiva alla c.i.g.) finite le proroghe lascia il lavoratore senza reddito. Altro obbiettivo del legislatore è quello di agevolare il controllo e l’approvazione dei progetti per permettere una agevole ricollocazione dei lavoratori in c.i.g. anche mediante il meccanismo del silenzio/assenso.

Per quanto riguarda infine il diritto al sussidio speciale di disoccupazione, questo compete ai lavoratori che hanno beneficiato fino al 31/12/1994 di provvedimenti di proroga dell’indennità di mobilità o del trattamento straordinario di integrazione salariale e che non siano utilizzati in lavori socialmente utili, il sussidio è incompatibile con qualsiasi altra prestazione di disoccupazione e con i trattamenti pensionistici diretti, in seguito a tale modifica il sussidio è stato esteso ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.

 

8)Il patto di prova e le nuove tipologie del rapporto di lavoro.

Le imprese vogliono una maggiore flessibilità nell’impiego della manodopera anche per essere al passo con le continue innovazioni tecnologiche e questo le spinge a cercare nuove soluzioni contrattuali che hanno dato vita ai nuovi contratti regolamentati dal legislatore: il part-time, il contratto di formazione e lavoro, il lavoro interinale, le attività stagionali ecc.... In tale contesto si colloca la nuova visione del patto di prova. Il patto di prova è considerato comunemente come lo strumento per valutare la compatibilità del lavoratore con l’ambiente di lavoro e contemporaneamente il gradimento del datore di lavoro nei confronti dell’attività prestata. Ma tale valutazione è quanto mai complessa in una realtà imprenditoriale completamente rinnovata in senso tecnologico e finisce per svuotare di contenuto il concetto di patto di prova, soprattutto in seguito alla riforma dei meccanismi di avviamento al lavoro ed in particolare della chiamata nominativa, dal momento che l’impresa, conoscendo “direttamente” le qualità del lavoratore non ha bisogno del periodo di prova, e quindi lo ridimensiona notevolmente.  Ma il patto di prova continua ad essere utilizzato e d’altra parte sarebbe inutile una legge che ponesse “norme generali ed astratte” e che lo eliminasse; piuttosto è auspicabile una ridefinizione del patto che lasci ai privati una adeguata autonomia per permettere un suo più proficuo utilizzo.

 

 

 

IL CONTRATTO A TERMINE

 

1)Disciplina e sviluppo del contratto a termine. Le attività stagionali.

Abbiamo visto come la flessibilità ha permesso lo sviluppo di nuove forme contrattuali; una di queste è il contratto a termine, figura che negli ultimi anni ha subito notevoli trasformazioni di cui lo stesso Legislatore ha preso atto. La figura contrattuale cui facciamo riferimento, non è molto nuova, la prima regolamentazione risale alla legge n0 230 del 1962, che ne poneva le basi caratterizzandola per l’apposizione di un termine che trasforma il rapporto, di solito a tempo indeterminato, in rapporto temporaneo, purché risulti da atto scritto, che non è necessario per i lavori occasionali, nei quali la durata non superi i dodici giorni, anche se per alcuni è possibile una proroga  anch’essa non superiore ai dodici giorni.  Altra dottrina nega la possibilità della proroga quest’ultima afferma che il contratto prorogato diventa a tempo indeterminato; questa sembra la tesi più giusta da seguire. Infatti la legge 230/1962 parla di proroga con riferimento al contratto a termine quando la proroga sia richiesta per esigenze contingenti ed imprevedibili, e riguardi lo stesso rapporto di lavoro per il quale era stato stipulato il contratto a tempo determinato. Un esempio è il caso di “successiva maternità” nello stesso reparto dell’impresa, per cui il rapporto viene prorogato in seguito a tale evento, di certo imprevedibile, purché venga rispettato il termine e non venga ripetuto per più di una volta, altrimenti il rapporto si trasforma inevitabilmente in rapporto a tempo indeterminato.

La legge 230 si proponeva di eliminare i motivi di sfavore nei confronti del lavoro temporaneo, che era considerato una forma fraudolenta per celare rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Da qui il limite posto nei confronti delle proroghe dei contratti a termine. Altro aspetto non minore era quello di consolidare la figura del lavoratore temporaneo, il quale per mostrare la sua professionalità era spinto a lavorare più dei lavoratori “stabili” esponendosi al rischio di infortuni, emarginato dall’attività rivendicativa, e sottomesso alla volontà dell’imprenditore; tutto ciò spingeva a limitare l’uso del lavoro temporaneo. Ma tali problemi sono stati superati con lo “Statuto di lavoratori” e grazie a leggi specifiche che regolavano il contratto a termine.

Lavoro temporaneo per eccellenza è l’attività “stagionale”, quest’attività viene svolta per una stagione, ma non deve esser confusa con l’attività “saltuaria” che viceversa non è ricorrente nè è sottoposta a regolamentazione.

Inoltre non bisogna confondere la stagionalità con le cosiddette punte stagionali, che sono incrementi della produzione e del lavoro in certi periodi dell’anno. Infatti il contratto a termine per punte stagionai serve proprio a far fronte a quei casi in cui, in seguito all’intensificazione della produzione e delle vendite, è necessario procedere ad assunzioni temporanee; ma non per questo l’assunzione a termine è da considerare uno strumento straordinario, bensì è un elemento di “flessibilizzazione dell’organico normale”, necessaria per evitare l’assunzione a tempo indeterminato, che sarebbe eccessivamente onerosa.

Per riassumere e meglio puntualizzare, possiamo dire che le punte stagionali sono attività di superlavoro, mentre l’attività stagionale è quella che, per l’appunto, deve essere effettuata in determinati periodi dell’anno, come ad esempio nel settore agricolo, la raccolta e spremitura delle olive o della produzione del vino. Inoltre una notevole innovazione è stata introdotta dalla legge n0 84 del 1986 “Assunzione del personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali”, che ha permesso assunzioni a termine per periodi diversamente distribuiti nel corso dell’anno, svincolando così le imprese dalla precedente normativa che prevedeva una durata complessiva di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre, permettendo in tal modo la realizzazione di una flessibilità “pura”; purché nel contratto sia indicato il termine, e nel caso che il lavoratore svolga attività diverse, senza soluzione di continuità, da quelle per le quali è stato assunto, è necessaria l’indicazione dell’attività stagionale cui il lavoratore è destinato, per permettere il controllo sull’attività effettivamente prestata.

 

2) L’intervento dei sindacati.

La contrattazione collettiva ha svolto una funzione pregnante nell’ambito del contratto a termine ed ha permesso di svecchiare il mercato del lavoro, in quanto in esso sono stati previsti dei contratti a termine ulteriori rispetto a quelli regolati dalla legge n0 230/1962, ed inoltre ha regolamentato il numero percentuale massimo di lavoratori che possono esser assunti a termine, rispetto a quelli che svolgono attività a tempo indeterminato. Tale attività è stata portata avanti anche dai sindacati locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attraverso contratti aziendali stipulati dagli stessi sindacati. Si è così realizzata una delegificazione a favore della contrattazione. Ma con ciò non si vuole sminuire il notevole apporto normativo dato dalla legge n0 230/1962 integrata successivamente dalla n0 266/1977 che in parte la modificava, dalla n0 79/1983 contenente “misure per il contenimento del costo del lavoro” e dalla n0 84/1986.

 

3) Il diritto di precedenza nelle assunzioni e scorrimento nelle mansioni.

Il contratto a termine può essere utilizzato quando è necessario sostituire il lavoratore assente che ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. A questo riguardo un problema che è subito balzato in evidenza è quello se il lavoratore a termine debba svolgere le stesse mansioni già svolte dal lavoratore assente o no. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui non è necessario che il lavoratore a termine svolga le stesse mansioni di quello assente, purché sussista una correlazione tra l’assunzione a termine e l’assenza del dipendente fisso. La stessa Cassazione poi affermava che l’eventuale scorrimento di mansioni è legittimo quando non viene attuato con finalità e modalità tali da degradare l’assenza del lavoratore sostituito a mera occasione per soddisfare altre esigenze aziendali. Infatti l’adibizione del sostituto a mansioni diverse da quelle del sostituito è una prassi costante nelle aziende, soprattutto perché il personale estemporaneo non ha quella conoscenza e preparazione che si acquisisce con l’esperienza in azienda, così alle mansioni del lavoratore assente viene destinato un altro dipendente, mentre il lavoratore temporaneo svolge le mansioni lasciate scoperte dal lavoratore chiamato a rimpiazzare l’assente, mansioni naturalmente più semplici (scorrimento delle mansioni), in tal modo si realizza una sostituzione a catena, in cui il lavoratore assunto a termine può essere chiamato a svolgere mansioni equivalenti od inferiori a quelle del lavoratore assente. Tale sistema è stato criticato da coloro che affermano che il legislatore ha previsto soltanto l’ipotesi della sostituzione diretta, in base alla quale il lavoratore assunto a termine sostituisce il lavoratore assente nelle sue concrete ed effettive mansioni di fatto; ma già la legge n0 230/1962 non richiedeva che il lavoratore venisse inserito nelle suddette mansioni; ansi il datore di lavoro in base proprio al suo potere organizzativo può dislocare il neo assunto a termine come meglio crede all’interno della sua azienda. Lo scorrimento è illegittimo solo quando tende a degradare la funzione del lavoratore sostituto per soddisfare esigenze aziendali diverse da quelle tutelate dalla legge.

La Cassazione ha preferito la tesi più liberale, affidando al datore di lavoro la scelta di destinazione del nuovo assunto, e risolvendo anche l’altro problema che riguarda l’affidamento di mansioni inferiori al lavoratore sostituto; in un primo momento la Corte aveva negato che il lavoratore assunto a termine potesse svolgere mansioni inferiori (sentenza n0 3916 del 21 giugno 1980), solo successivamente ha mutato il suo orientamento affermando che il datore può assegnare il lavoratore temporaneo a mansioni inferiori svolte da altro lavoratore, destinato, per la sua maggior esperienza, a sostituire quello assente (sentenza n0 1675 del 10 marzo 1984, n0 1919 del 23 febbraio 1987, n0 826 del 7 novembre 1991, ecc...). Questo ci porta a ribadire che l’imprenditore è libero di valutare l’opportunità di rimpiazzare il lavoratore assente e di procedere o meno all’assunzione temporanea. Sempre la Cassazione ha affermato un altro principio fondamentale in materia di precedenza nelle assunzioni: spetta all’ufficio di collocamento l’individuazione di coloro che hanno diritto di precedenza nell’assunzione, poiché già erano stati dipendenti a tempo determinato del datore di lavoro che fa la richiesta, il quale a sua volta non è tenuto a segnalare a tale ufficio il diritto di precedenza spettante a tali lavoratori, ma ha solo l’obbligo di fare la richiesta numerica. In ogni caso il lavoratore temporaneo in base alla legge n0 56/1987 art. 23 comma 2 ha diritto alla precedenza nell’avviamento nel caso che vi siano successive assunzioni, sia a termine che a tempo indeterminato, con la stessa qualifica e presso la stessa azienda.

 

4) L’assunzione del personale a termine.

Il diritto di precedenza nelle assunzioni assume caratteristiche particolari all’interno dei vari settori, prendiamo ad esempio il settore del trasporto aereo. L’assunzione di personale a termine per le aziende che svolgono servizi aeroportuali ed esercitano il trasporto aereo è stato previsto dalla legge n0 84/1986, rispettando i limiti della n0 230/1962 (periodo massimo di assunzione di sei mesi, tra aprile ed ottobre, quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, percentuale degli assunti non superiore al 15%). Il problema del diritto di precedenza nelle assunzioni nel settore aereo sorge dalla spinta di rivendicazioni sindacali legate alle innovazioni della legge no 223/1991 che prevede, in maniera generica, la facoltà del datore di lavoro di fare richiesta nominativa, mettendo così da parte il diritto di precedenza nelle assunzioni per gli avviamenti numerici; anche perché il diritto di precedenza da parte di lavoratori già assunti a termine nel periodo stagionale di riferimento rischia di trasformare i nuovo rapporti in rapporti a tempo indeterminato, in quanto la legge prevede che trascorso il periodo canonico di sei mesi ciò avverrebbe; da qui l’irrigidimento delle imprese. Una soluzione a tale problema può esse quella di considerare valido il diritto di precedenza, fin tanto che il lavoratore, con più tipi di rapporti, non superi il limite massimo di sei mesi; diversamente si verrebbe a creare una “impasse” in cui il datore di lavoro deve assumere a tempo indeterminato un lavoratore solo perché si è superato il limite massimo temporale. Altre soluzioni come il “work sharing”, cioè l’utilizzazione di più soggetti nello stesso periodo e per la medesima posizione lavorativa, non sembrano esaustive, perché si avrebbero contratti a tempo indeterminato ma parziali, in cui i lavoratori hanno prestato ognuno la propria attività per la metà dell’orario contrattuale.

Tali riflessioni ci portano alla conclusione che è necessaria una seria rivalutazione normativa del lavoro temporaneo sia generale che settoriale, comprendente, fra gli altri, il settore del trasporto aereo che attualmente presenta una situazione paralizzante per migliaia di lavoratori. Rivalutazione che è resa necessaria dalla funzione di “Job Creation” svolta dal contratto a termine che ha introdotto una maggiore flessibilità nel rapporto di lavoro, grazie anche alla legge n0 79/1983, che ha permesso l’estensione di tale contratto a settori prima esclusi.

 

5) Vari casi di lavoro temporaneo.

Il lavoro temporaneo presenta molte sfaccettature ed è stato utilizzato nelle più svariate modalità. Esso si è sviluppato soprattutto in quella vasta area di “economia sotterranea” che ha fatto esplodere il fenomeno della temporaneità anche in forme alle volte illecite che per le esigenze economiche sono state tollerate, ed hanno dato vita a forme di lavoro irregolare:

lavoro occasionale, intermittente, saltuario. Ma le varie fattispecie al di la della conformità al modello legale non si possono considerare come una categoria unitaria. Anzi è opportuno dire che lavoro temporaneo è quello svolto a tempo determinato, mentre possiamo definire intermittente mediante agenzia quella particolare figura trilatera in cui sono coinvolti una agenzia / intermediaria, il lavoratore provvisorio e l’imprenditore utilizzante, ovvero intermittente pura quella in cui il lavoratore autonomamente svolge prestazioni saltuarie. Un’altra classificazione comprende il lavoro precario, in cui la forma provvisoria di lavoro porta a sacrificare la tutela degli interessi fondamentali del lavoratore ~ Ma la fantasia non ha limiti, in quanto sono nate figura atipiche o “sui generis” che non sempre sono riconducibili agli schemi legali. Un caso può essere quello dei “camerieri extra” che prestano la loro attività in maniera eccezionale e saltuaria, spesso la stessa assunzione avviene senza il controllo degli uffici di collocamento, anche perché questi lavoratori sono per lo più già occupati e la loro prestazione è di solito limitata solo all’arco di una giornata o di poche ore. Sembra dunque che il sistema delle imprese sia in grado di offrire alle fasce più deboli del mercato del lavoro soltanto occasioni “ultra precarie”: legali, se possibile, od altrimenti incanalate in forme irregolari, clandestine, sommerse.

Ma in questo vasto panorama c’è spazio anche per le figure più complesse, come quella in cui vi sono delle agenzie e pseudocooperative che fanno da intermediario fra il lavoratore intermittente od occasionale ed il datore di lavoro e quindi tale rapporto si può inquadrare nell’ambito della intermediazione e della mera fornitura di manodopera.

Tale lavoro interessa soprattutto i giovani, le donne, i doppiolavoristi ed i disoccupati; non c’è una forma precisa di reclutamento, tutto è lasciato alla conoscenza personale e quindi al di fuori del classico canale: l’ufficio di collocamento. Le richieste di personale sono le più disparate e vanno dall’idraulico al programmatore di computer, dall’artista all’esperto di informatica. Tale rapporto di lavoro non può configurarsi come subordinato, bensì come “collaborazione”, in quanto il collaboratore temporaneo è libero di aderire o meno alle opportunità di lavoro con la sola conseguenza di non ricevere il relativo compenso; viceversa se accetta dovrà prestare personalmente ed interamente l’incarico assunto. Da quanto detto è chiaro che rientriamo nella tradizionale disputa tra autonomia e subordinazione, (di cui ci occuperemo in seguito), per tale motivo è necessaria una riqualificazione di tale figura contrattuale.

 

 

IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

 

1) La disciplina ed i requisiti per la stipulazione del contratto

Il contratto di formazione e lavoro si pone all’interno delle misure volute dal Legislatore per sostenere l’occupazione e favorire l’ingresso dei giovani nel sistema produttivo, a tal fine sono state emanate varie leggi, la prima risale al 1977 è la n0 285, successivamente la n0 79 del 1983, la n0 863 del 1984 ecc.... Inizialmente fu un fallimento perché il momento storico era inadatto a recepire questa figura contrattuale, ma il mondo del lavoro si stava modificando, infatti all’era della produzione industriale stava subentrando quella del terziario, dei servizi. Questo accade quasi sempre per la novità. Con la legge del 1984 il Legislatore ha voluto introdurre un ulteriore elemento di novità, il contratto di formazione e lavoro configurato come contratto a tempo determinato, naturalmente modificato sulla base del C.F.L.. Il contratto non può durare più di due anni, tranne che non riguardi la ricerca scientifica e tecnologica. Il fatto che il contratto di formazione e lavoro sia configurato come rapporto di lavoro a termine potrebbe spingere il datore ad usarlo quale strumento di recupero della mobilità; in passato le aziende che avrebbero avuto l’obbligo di procedere a normali assunzioni tramite gli uffici di collocamento si servivano della mobilità ed in specie del passaggio diretto, per assumere lavoratori occupati presso aziende compiacenti, in tal modo il lavoratore iniziava un nuovo rapporto di lavoro immediatamente dopo la cessazione del preesistente, ma non aveva garantita la precedente qualifica raggiunta. Per evitare tali inconvenienti il Legislatore ha previsto che sia richiesto un nullaosta alla sezione circoscrizionale dell’ufficio del lavoro competente per territorio, che provvederà a svolgere i dovuti controlli. Presupposto del passaggio diretto é, che, cessato il precedente rapporto di lavoro, inizi il successivo senza che vi sia l’iscrizione del lavoratore alle liste di collocamento. Non è da escludere la richiesta di passaggio diretto immediato tra due aziende, con contestuale passaggio da un contratto a tempo indeterminato ad uno a tempo determinato, però opportuno che in tal caso vi sia una accettazione scritta da parte del lavoratore. D’altra parte per la stipula del contratto di formazione e lavoro é necessaria proprio la forma scritta “ad substantiam” 48, necessità dovuta alla natura del contratto che a tempo determinato. Il contratto di formazione può essere poi preceduto da un periodo di prova, infatti dopo iniziali contrasti, ha finito per ritenere possibile il patto di prova, con la precisazione che la prova non può riguardare la verifica di attività precedenti, ma deve essere riferita alla idoneità ad acquisire una certa professionalità ovvero alla capacità ed alla volontà di apprendimento; la giurisprudenza ha analizzato la possibilità del recesso del datore di lavoro e l’ha ritenuta possibile se il datore ha rispettato gli obblighi di formazione 50• La legge non dice nulla sulla possibilità di stipulare più contratti di formazione e lavoro, anche perché ciò potrebbe concorrere a creare nuove forme di “precariato assistito”. Per questo appare poco probabile che il contratto di formazione possa essere reiterato presso lo stesso imprenditore, mentre possibile presse altro imprenditore quando i programmi formativi siano diversi. I progetti di formazione devono essere approvati dalla Commissione Regionale per l’Impiego (C.R.I.) tranne che il contratto non sia conforme alla regolamentazione prevista nei contratti collettivi nazionali e l’impresa rinunci a chiedere finanziamenti pubblici. Il sistema delle autorizzazioni ha subito varie critiche; così già con la legge 113/1986 si è provveduto a modificarlo: la conformità del progetto allo schema tipo previsto negli accordi interconfederali è condizione sufficiente per l’approvazione; inoltre trascorsi venti giorni dalla data di presentazione del progetto senza che le C.R.I. si siano pronunciate, permette all’impresa di richiedere i nullaosta agli uffici di collocamento. Tale silenzio / assenso è stato però criticato da parte delle dottrina, che ha rilevato la mancanza di una dettagliata normativa in materia di silenzio / assenso ,considerato che l’organo pubblico non esprime il suo parere sull’opportunità del progetto presentato.

Quindi per riepilogare, ci sono contratti autorizzati da un soggetto pubblico e contratti regolati dalla negoziazione collettiva sindacale. In tale situazione si deve inquadrare il rapporto tra organo pubblico, contrattazione collettiva e progetti di formazione.

 

2)Contratti di Formazione e Lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato.

Il contratto di formazione deve essere considerato in relazione ad alcuni elementi qualificanti il rapporto, quali l’occupazione a tempo parziale ed il termine. Quanto al primo elemento c’è da dire che l’orario di lavoro ha un limite massimo giornaliero di otto ore, nulla dice la legge quanto al limite minimo. I sindacati sono propensi a richiedere un contratto di formazione in cui ci sia metà lavoro - metà studio”, dato che tale contratto mira soprattutto alla formazione oltre che alla produzione. Il fatto che il C.F.L. si configuri a tempo parziale non autorizza a considerarlo come attività non professionale. Per coloro che affermano il contrario si argomenta partendo dalla considerazione che siccome il lavoratore non ottiene da tale prestazione una retribuzione atta a permettere il sostentamento suo e della sua famiglia, allora non è professionale; facendo così dipendere dalla retribuzione la professionalità. Tale tesi è da respingere perché è irrilevante, non prova nulla. Il prestare lavoro per un orario ridotto, a tempo parziale, rispetto all’orario normale non altera gli elementi essenziali del rapporto stesso, perciò normativa da applicare è quella ordinaria.

Per quanto riguarda l’altro elemento, cioè l’apposizione di un termine, è da considerare la rilevante importanza che assume, in un rapporto caratterizzato proprio dalla apposizione di un termine, la durata del rapporto di formazione. Questa nel suo massimo è di dodici mesi, il prolungarsi del lavoro oltre l’anno trasforma il rapporto in uno a tempo indeterminato. D’altronde il termine di durata fissato nel suo massimo è necessario per evitare forme velate di precariato od un prolungamento all’infinito di un falso apprendistato ~. E non dobbiamo dimenticare che il rapporto a tempo determinato è sottoposto a maggior tutele, al fine di proteggere il contraente debole; d’altro lato il lavoratore spesso è costretto, dalla carenza di lavoro, a scegliere il tempo determinato, che gli consente in ogni caso un miglioramento della propria qualificazione.

 

3) Incentivi e finanziamenti.

I contratti di formazione devono la loro maggiore fortuna ai finanziamenti pubblici che sono stati diretti verso i progetti formativi utilizzando sia i fondi regionali che il fondo sociale europeo. Lo Stato prevede incentivi economici che riguardano il costo del rapporto di lavoro; la legge 113/86 prevede, in proposito, che il contributo previdenziale a carico del datore di lavoro sia corrispondente a quello applicato per gli apprendisti e che sia versato un contributo pari al 15% della retribuzione, contributo che varia in relazione alla zona in cui si trova l’impresa ed all’attività svolta. Inoltre il lavoratore può essere assunto con il “salario d’ingresso” in base al quale il nuovo lavoratore riceverà una retribuzione ancorata ai minimi dei contratti nazionali, in quanto l’inquadramento iniziale non corrisponde alle mansioni future. Altri finanziamenti sono concessi dallo stato per le opere di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale. Un incentivo particolare è previsto dalla legge n° 407 del 29/12/1990 a favore delle imprese che operano nel settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti, e che usufruiscono di una riduzione del 40% sulle aliquote dei contributi a loro carico per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro.

 

4) Forme di retribuzione.

I contratti di formazione sono caratterizzati dalla possibilità di ridurre la retribuzione e questo è stato uno dei motivi della loro proliferazione. Tale possibilità era stata già utilizzata nell’apprendistato, soprattutto nell’artigianato. Nel contratto di formazione e lavoro si è così configurato una sorta di salario d’ingresso, che è più basso del salario spettante al lavoratore già assunto, questo è il motivo per cui i contratti di formazione sono molto utilizzati per l’assunzione di giovani; inoltre è da considerare che tali contratti sono caratterizzati, naturalmente, dalla precarietà; solo raramente si trasformano in contratti a tempo indeterminato, proprio perché il lavoratore “stabile” costa di più. Il Legislatore allora ha previsto con la legge 407/1990 che i datori di lavoro non possono stipulare nuovi contratti di formazione se non hanno mantenuto in servizio una quota dei giovani previamente assunti con il precedente contratto di formazione. Da un esame più approfondito risulta una doppia penalizzazione per il lavoratore in C.F.L. sia perché l’inquadramento è inferiore, sia perché manca la corresponsione di tutte le voci accessorie della retribuzione, previste per il lavoratore assunto stabilmente. Tale situazione è ammissibile naturalmente, solo finché vige il periodo di addestramento professionale. È possibile poi ritenere ammissibili prestazioni di lavoro supplementari purché siano rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, che dovranno essere verificati volta per volta; ciò è possibile in quanto il contratto di specie è a causa “mista” - formativa e retributivo occupazionale - e ad esso sono applicabili le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato.

 

5) Sistema sanzionatorio.

Nel caso in cui nel C.F.L. non vengano rispettati i requisiti essenziali - quali la redazione di progetti approvati dalle C.R.I. l’età dei giovani e la forma scritta - la conseguenza sarà la nullità del termine apposto e quindi la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato 60 Nei casi detti il meccanismo sanzionatorio potrà essere attivato o dal lavoratore o dall’Ispettorato del Lavoro, con conseguenze gravi quali la perdita dello sgravio contributivo e di conseguenza il datore di lavoro dovrà corrispondere all’Ente Previdenziale la differenza, in base a quanto è disposto nella legge n0 863/1984, per quel che riguarda la conversione in rapporto a tempo indeterminato, e alla legge n0 407/1990 per la revoca dei benefici contributivi 61 Eventualmente il datore di lavoro può impugnare il provvedimento, preso dall’Ispettorato del Lavoro, con ricorso gerarchico. Un ultimo accenno va dato in relazione alla possibilità di trasformare il rapporto a tempo indeterminato in C.F.L., ma tale eventualità è da escludere, dato che non v e alcun motivo per cui il lavoratore abbia interesse a trasformare un rapporto stabile in uno precario.

 

6) C.F.L. e lavori socialmente utili.

Il contratto di formazione è stato recentemente utilizzato nell’ambito dei programmi di interesse collettivo, i cosiddetti lavori socialmente utili, a favore dei giovani disoccupati di lunga durata e dei lavoratori in C.I.G.S. o in mobilità. Il motivo è dovuto al crescente aumento di lavoratori che sono in mobilità o sospesi, che ricevono un trattamento previdenziale che grava sull’FNPS, da qui l’esigenza, almeno, di reinserire detti lavoratori nel mondo del lavoro. Infatti l’impiego in lavori socialmente utili è anche un esigenza di molte amministrazioni, soprattutto al nord, che hanno carenza di personale; ma serve anche in altri settori come per esempio quello ambientale ecc... La risorsa finanziaria per fronteggiare tali impegni è fornita dal Fondo per l’occupazione istituito dalla legge 236/1993. Ma una regolamentazione approfondita della materia è stata data dal decreto legge 18/11/1993 n°462 che prevede, fra le altre cose, un procedimento più veloce per l’approvazione dei progetti, mentre per quelli conformi al contenuto dei decreti del Ministro del Lavoro non è necessaria neppure l’approvazione della Commissione Centrale per l’Impiego. Inoltre la recente normativa ha allargato la scelta dei soggetti utilizzabili a coloro che rientrano nelle categorie riservatarie. Ma il C.F.L. viene soprattutto utilizzato, come abbiamo già detto, per i giovani, formazione che è sviluppata in accordo con le istituzioni competenti, volta a recuperare l’istruzione di base, a dare una qualificazione professionale ed a permettere una formazione di livello superiore. È inoltre possibile che il corso di formazione si svolga all’interno di aziende in cui il soggetto svolge anche una esperienza lavorativa, e sono quindi evidenti le possibilità di inserimento stabile del lavoratore, anche perché d’altronde è la stessa legge che prevede tale opportunità.

 

7) Innovazioni alla disciplina dei C.F.L..

A testimoniare l’importanza che hanno assunto i C.F.L. sono le varie norme e gli accordi che hanno interessato questo campo di attività. Attenzione merita l’accordo raggiunto tra Confindustria e Sindacati il 20 gennaio 1993 che ha mirato ad equiparare la normativa italiana a quella comunitaria; l’accordo rispetto a quello del 1989 precisa la funzione degli “organi paritetici bilaterali”, che devono essere presenti in ogni regione e che hanno compiti di conoscenza, valutazione ed indirizzo nel campo della formazione, diretti a rilevare i fabbisogni formativi e quindi a fornire un’adeguata programmazione. In tale contesto si colloca pure la legge 462/1993, cui ho già accennato, resta da aggiungere che l’età per partecipare ai contratti di formazione va dai sedici ai trentadue anni e che la formazione può essere indirizzata all’acquisizione sia di una qualifica medio-alta, che di una minima.

Un neo della detta legge è che per una serie di contratti di formazione la durata è stata dimezzata, cosa che di certo non va nella direzione di incentivarne l’utilizzo da parte delle imprese, non considerando che il meccanismo di approvazione dei progetti, che doveva essere snellito, appare ad un esame più approfondito alquanto macchinoso, tutto questo di certo rende più difficile la soluzione della già grave crisi occupazionale. Una ulteriore novità è quella che permette, al fine di raggiungere gli obbiettivi formativi, di svolgere il contratto presso una pluralità di imprese già individuate nei detti progetti, restando la titolarità del rapporto in capo alle singole imprese 68.11 decreto legge 462/1993, doveva essere convertito in legge, ma ciò non è accaduto, così è stato emanato un altro decreto legge n0 32 del 17/01/1994 che ha rinnovato in maniera speculare il precedente decreto legge, una novità introdotta è quella che permette di inquadrare il lavoratore in C.F.L. ad un livello inferiore a quello di destinazione, mentre la quantità minima di formazione è di venti ore retribuite durante le quali al giovane lavoratore devono essere fornite notizie di base sulla disciplina ed organizzazione del lavoro; altra novità importante è quella che i lavoratori in C.F.L. rientrano nel computo previsto dalla legge o dal contratto collettivo nazionale per l’applicazione di particolari istituti, come quello, previsto dalla legge n0 482/1968, che prevede l’obbligo di assunzione in proporzione ai lavoratori dipendenti, di lavoratori appartenenti alle fasce “protette”.

Tale normativa prima riguardava solo i contratti a termine superiori a tre mesi; ora facendo rientrare nel computo anche i lavoratori in C.F.L., il datore potrebbe essere portato a non assumere giovani in formazione, anche perché scaduto il contratto, il datore può non trasformare il rapporto in rapporto a tempo indeterminato e quindi gli stessi lavoratori assunti tra le fasce protette risulterebbero assunti a termine, creando non pochi problemi alla gestione dell’azienda.

Bisogna ricordare i contratti di formazione regolato dall’accordo interconfederale del 4 maggio 1995 per il comparto artigiano che estende a quest’ultimo la normativa più recente, analogamente sono stati promossi programmi di ricerca e di formazione per il settore tessile/abbigliamento mediante finanziamenti totalmente a carico dello stato, ciò in considerazione della notevole importanza di tale settore nell’economia italiana, e quindi al fine di permettere un rilancio del settore, che comincia a sentire i primi colpi della concorrenza Europea ed extra Europea , ciò sarà possibile soltanto attraverso un’attività di formazione che si realizza mediante l’elevazione degli studi e della ricerca; che coinvolga il sistema scolastico e le nuove strutture di formazione a tutti i livelli 72, Ulteriori novità sono state introdotte con la legge 451/1994 e con il Decreto Legge n0 3 1/1995 che sono stati recepiti nell’accordo siglato tra Confindustria e Sindacati il 31 gennaio 1995, con l’accordo sono state introdotte tre nuove tipologie di contratti di formazione: contratti finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate, intermedie e contratti finalizzati ad agevolare l’inserimento professionale. La durata massima è di 140 ore in 24 mesi modificate a seconda del tipo di contratto di formazione e lavoro prescelto, con un numero di ore prestabilito riservato alla formazione tecnico pratica; èprevisto un potenziamento dell’organismo bilaterale dotandolo di personalità giuridica e finanziato pariteticamente dalle parti firmatarie.

 

 

PART TIME

 

1) Necessità di un lavoro a tempo parziale.

Accanto alle figure già analizzate dobbiamo porne un’altra, quella del part time che rientra pienamente nel disegno legislativo volto ad incrementare i livelli occupazionali.

Il part time è una conseguenza della stessa flessibilità; infatti mentre il rapporto subordinato rigido non permette un adeguamento alle esigenze del mercato , ciò si realizza perfettamente con il part time tanto che esso ha incontrato il favore sia dei lavoratori che dei datori; la legge regolatrice del contratto è la n.863 del 1984 e particolare attenzione merita l’art. 5.

L’esigenza che ha spinto il legislatore a regolamentare il part time è stata proprio quella di potere avere un contratto “polivalente” caratterizzato dalla volontaria contrazione dell’orario di lavoro con la conseguente riduzione della retribuzione. Ma il problema più scottante è che la legge non indica il minimo di riduzione dell’orario, così tale riduzione potrebbe essere anche di pochi minuti.

Ma in realtà occorre andare oltre le apparenze e considerare che il part time è utilizzato in relazione alle esigenze aziendali ed è in relazione ad esse che devono essere individuati i suddetti limiti.

D’altronde tale rapporto di lavoro per le dette esigenze può nascere come tale o subire una trasformazione da tempo pieno in part time.

 

2).La forma scritta.

A differenza del contratto a tempo pieno per il quale vige la libertà di forma ,il part time deve stipularsi per iscritto, ma diviene produttivo di effetti giuridici solo se convalidato dall’ufficio provinciale del lavoro che ha previamente sentito il lavoratore interessato, senza però che il competente ufficio possa fare valutazioni discrezionali sull’accordo intercorso tra datore e lavoratore; in realtà funzione dell’ufficio è quella di garantire il lavoratore da decurtazioni salariali arbitrarie. La stessa forma scritta rientra nell’esigenza di garantire il lavoratore , ma in tutto ciò non vi è alcuna diffidenza verso tale forma contrattuale , che , come abbiamo detto, ha incontrato un amplissimo consenso; dunque la forma scritta è più che altro una documentazione del rapporto in corso convalidata dall’ufficio provinciale del lavoro , tanto ciò vero che è negata come requisito “ad substantiam” perché la sua mancanza non importa affatto la nullità del rapporto sottostante.

Dall’analisi della legge viene fuori che solo le clausole concernenti le mansioni e la distribuzione dell’orario di lavoro devono essere scritte ed in questo rientra perfettamente la funzione eminentemente probatoria dell’atto scritto. Non tutta la dottrina è d’accordo con tale impostazione , per alcuni la forma scritta è necessaria ad substantiam con la conseguenza della eventuale declaratoria di nullità.

La stessa Corte di Cassazione in alcune sentenze ha affermato tale nullità con conseguenze disastrose perché il contratto part time verrebbe meno e non sarebbe possibile neppure la conversione automatica in contratto a tempo pieno perché mancherebbe la volontarietà dei soggetti con la conseguenza della perdita del posto di lavoro. Dunque al lavoratore non spetta alcun ulteriore diritto  a differenza di quanto avviene per il lavoro a tempo determinato, in cui la violazione del requisito della forma scritta dà luogo alla conversione automatica in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; e allora unico diritto del lavoratore part time è quello di avere una retribuzione pari alle ore effettivamente lavorate.

In tale situazione l’unica certezza al riguardo potrebbe essere data da un chiaro intervento del legislatore; ma a più di dieci anni dalla legge del 1984 gli interventi in questo campo sono stati quanto mai rari. Poche modifiche sono state apportate dalla legge 389 del 7/12/1989 in tema di retribuzione minima, dalla 223/91 che riconosce al lavoratore in mobilità la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato, dalla n. 97 del 1994 che prevede lo sgravio contributivo per le assunzioni part time. Queste poche modifiche, in un periodo caratterizzato da frequenti mutamenti nel campo del lavoro trova la risposta nel fatto che il part time è più che altro regolato dalla fonte contrattuale per cui è apparso superfluo l’intervento del legislatore.

 

3). Da part time a full time il collocamento obbligatorio.

A tale proposito, occorre dire che i lavoratori assunti a tempo parziale possono trasformare il rapporto di part time in rapporto a tempo pieno e viceversa ,anzi qualora vi siano nuove assunzioni tali lavoratori hanno diritto di precedenza. Questo comporta che l’offerta di lavoro non esce dall’impresa e quindi non passa attraverso il consueto canale del collocamento.

Inizialmente un orientamento minoritario escludeva che il lavoratore avviato obbligatoriamente potesse concludere un contratto part time , dato che la L. n0 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio, stabilisce che al lavoratore deve essere applicato il normale trattamento economico e giuridico.

Ma in seguito alla emanazione della legge 863/84 tale preclusione è venuta meno tant’è che la stessa corte di cassazione ne ha affermato la piena compatibilità precisando che il rapporto di lavoro che viene ad instaurarsi a seguito dell’avviamento obbligatorio non differisce in nulla da quello che nasce da un avviamento ordinario, infatti in entrambi i casi prevale l’autonomia negoziale, e la forma scritta che in ogni caso garantisce il lavoratore, in quanto solo in essa può essere pienamente ricompresa la volontà del lavoratore che vuole stipulare un contratto part time.

Gli stessi uffici di collocamento hanno apposite liste in cui possono iscriversi i lavoratori che vogliono stipulare contratti part time, e possono contemporaneamente essere iscritti nelle liste ordinarie; inoltre nel caso di occupazione part time l’iscrizione nelle liste può essere conservata su richiesta del lavoratore. In tale meccanismo si può intravedere l’intento del legislatore che vede nel part time uno strumento per agevolare l’ingresso del disoccupato nel mondo del lavoro, in attesa di migliori occasioni.

Per quanto riguarda la possibilità che il rapporto a tempo pieno si trasformi in part time, possiamo affermare che ciò è possibile, purché tale modifica non sia prospettata in alternativa al licenziamento senza giustificato motivo.

 

4). Orario ridotto e retribuzione.

Il part time si caratterizza per l’orario ridotto che può essere distribuito in maniera eguale in tutte le giornate lavorative (part time orizzontale) o essere svolto a giorni alterni in cui la prestazione resta sospesa (part time verticale). Ma tale contratto ha dato l’idea per nuove figure come il job splitting in cui un posto di lavoro a tempo pieno è diviso in due posti di lavoro a part time, ed il job sharing in cui una pluralità di soggetti assume in solido un’unica obbligazione di lavoro subordinato corrispondente ad un posto di lavoro a tempo pieno, con piena libertà dei soggetti di distribuirsi l’orario di lavoro. Ciò dimostra la grande versatilità ditale contratto e la possibilità che il datore di lavoro se ne serva per far fronte alle esigenze aziendali, realizzando una flessibilità interna caratterizzata dalla distribuzione dell’orario, cosa che è impossibile nel rapporto ordinario caratterizzato dalla rigidità.

Anche la contrattazione collettiva ha voluto fare la sua parte mediante accordi volti a regolare il numero di percentuale dei lavoratori in part time, le mansioni o le modalità temporali di svolgimento della prestazione ma tutto ciò non deve portarci a pensare che la contrattazione collettiva abbia poteri derogatori o che abbia efficacia obbligatoria rispetto ai contratti individuali.

La retribuzione deve essere proporzionata all’attività lavorativa prestata, ed in particolare ad una serie di parametri fissati dal legislatore; la proporzionalità infatti deve essere rapportata sia alla quantità che alla qualità del lavoro prestato, inoltre la autonomia collettiva può prevedere emolumenti diretti a compensare gli aspetti qualitativi prevedendo anche condizioni più favorevoli di quelle scaturenti dalla proporzionalità 89 In ogni caso la retribuzione deve essere “sufficiente” (ex art. 36 Cost.) come ha affermato la stessa Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 210 del 1992.

Problemi sorgono in relazione alle ferie, secondo una parte della dottrina occorre distinguere fra part time verticale e orizzontale, nel primo caso il calcolo delle ferie va ragguagliato all’orario di lavoro svolto effettivamente nel corso dell’anno, nel secondo si ha un periodo di riposo annuale di durata pari a quello del lavoratore a tempo pieno, ma con retribuzione proporzionata alla minore quantità di lavoro prestata, ma in realtà le due ipotesi coincidono perché nel part time verticale il lavoratore resta per alcuni giorni senza recarsi a lavoro e cioè in ferie.

La questione si complica ulteriormente nel caso in cui il rapporto si sia trasformato per brevi periodi da part time a full time ed in questi casi l’interrogativo maggiore riguarda la retribuzione feriale che deve essere comminata all’attività lavorativa svolta e deve ritenersi maturata periodicamente in relazione al lavoro prestato

 

5). Part time e contratto di formazione e lavoro.

Alcune perplessità sono state avanzate per quanto riguarda un eventuale compatibilità fra part time e c.f.l. in quanto sebbene le due fattispecie siano regolate dalla stessa legge, la 863/84, è una forzatura cercare dei punti di contatto, perché il part time implica una riduzione dell’orario di lavoro e quindi una diversa qualità della prestazione lavorativa che invece è preminente nel c.f.l. e questo naturalmente determina la impermeabilità tra la disciplina del part time e il c.f.l.. Inoltre mentre il contratto a tempo pieno può trasformarsi in rapporto part time altrettanto non è possibile nel caso di c.f.l. in quanto non è possibile che nel corso di rapporto a tempo indeterminato già esistente tra impresa e lavoratore si inserisca successivamente un c.f.l. perché non avrebbe senso.

Secondo altra dottrina non può ritenersi a priori inammissibile l’assunzione part time di giovani con il c.f.l., in quanto occorrerebbe controllare caso per caso se la riduzione dell’orario non pregiudichi la formazione.

 

6). Modifiche in materia di part time.

Da quanto finora esposto si può evincere che il legislatore ha cercato di combattere il fenomeno disoccupazione con tutta una serie di interventi fra cui il part time, visto come tipologia di ingresso nel mercato del lavoro e come strumento per evitare o ridurre le eccedenze di personale. Ma per renderlo più adeguato alle esigenze moderne si potrebbe rendere più variegata la fattispecie contrattuale, per esempio mediante un maggiore compenso per le ore di disponibilità in funzione “elastica” cioè in relazione alle esigenze dell’azienda, eventualmente prefissando una durata minima dell’orario di lavoro con l’indicazione di margini di oscillazione quantitativa della prestazione.

Sarebbe utile prevedere, nel caso di mancanza della forma scritta, una semplice irregolarità risolvendo in tal modo l’impasse in cui si trova la dottrina, e permettendo l’utilizzo di altri mezzi di prova oltre la forma scritta; ovvero nel caso di mancata distribuzione dell’orario di lavoro si potrebbero prevedere sanzioni diverse dalla perdita dei benefici “lavoristici” al diritto del lavoratore al riconoscimento delle giornate di lavoro svolte.

In tale ambito si colloca un recente provvedimento sul “lavoro a coppia”, in tale fattispecie i due lavoratori sono considerati lavoratori a tempo parziale, possono obbligarsi nei confronti di un datore di lavoro con la stessa ed unica prestazione, il contratto deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale della prestazione, l’impedimento di entrambi i lavoratori sospende la prestazione, se invece riguarda uno solo il contratto si converte automaticamente in rapporto ordinario nei confronti dell’altro lavoratore per la durata necessaria.

Ma resta un nodo irrisolto: quello degli oneri sociali, che come in ogni forma di lavoro part time a fronte di un’attività lavorativa parziale prevede il pagamento degli oneri sociali in maniera integrale. Problema che secondo alcuni potrebbe essere risolto mediante un intervento di compensazione dello Stato.

 

 

NUOVISSIME TIPOLOGIE NEL RAPPORTO DI LAVORO

 

1) Strumenti a sostegno dell’occupazione.

Oggi il mondo del lavoro appare quanto mai travagliato, non solo per i problemi interni ma anche per l’acutizzarsi della competizione sui mercati internazionali.

Ciò comporta una maggiore selezione nella scelta del lavoratore, ma è necessario che questo non vada a discapito delle classi più deboli. In tale ambito si collocano le misure di solidarietà che consistono in un variegato insieme di interventi volti ora al sostegno del reddito, ora alla ricollocazione dei lavoratori eccedenti ed alla mobilità, considerata però non come un evento traumatico ma come un fatto normale volto al miglioramento della posizione professionale. Tra questi “ammortizzatori sociali” ritroviamo i contratti di solidarietà, che costituiscono un’alternativa alla messa in mobilità, intesa questa volta come anticamera del licenziamento, in quanto sono diretti al riassorbimento totale o parziale dei lavoratori eccedenti.

Quello che caratterizza tali contratti è la riduzione dell’orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale; da ciò deriva una diminuzione del salario ed in tale contesto si inserisce l’intervento dello stato che aiuta il lavoratore integrandone il salario, e contemporaneamente aiuta l’impresa riducendone l’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori interessati all’integrazione salariale.

Si tratta quindi di una flessibilizzazione dell’orario, vista non solo come strumento salva-occupazione ma anche come un’esigenza di trasformazione socio-economico-tecnologica che ha interessato i giorni di riposo infrasettimanali, l’allungamento delle ferie, i periodi di aggiornamento professionale ed è applicabile sia al part-time che allo stesso contratto di solidarietà.

Dunque il ricorso al contratto di solidarietà non deve essere generico, ma occorre considerare le esigenze che sorgono di volta in volta guardando non alla semplice riduzione dei costi (per il fatto che si pagano salari ridotti e meno contributi) ma all’insieme dei vantaggi che si possono avere, uno per tutti il recupero di efficienza mediante la riduzione dell’orario giornaliero individuale che potrebbe da un lato aumentare le ore totali di attività dell’ufficio e dall’altro eliminare l’intervallo di mensa non più necessario con un orario ridotto e quindi con conseguenti risparmi sui costi.

Tutto ciò è possibile purché vi sia il consenso dei lavoratori, d’altronde il contratto di solidarietà è un’esigenza del lavoratore non dell’impresa, che potrebbe funzionare meglio senza alcun vincolo. Una particolarità da sottolineare è che i contratti di solidarietà non possono sopprimere diritti già acquisiti da lavoratori in part-time, in quanto questi ultimi si trovano già ad orario ridotto.

Dunque possiamo concludere affermando che il ricorso ai contratti di solidarietà può essere considerato una buona soluzione per la creazione di nuovi posti di lavoro e per il superamento delle varie crisi purché non si risolv4n uno strumento di mero assistenzialismo, ma venga utilizzato per garantire una migliore efficienza dell’attività produttiva.

 

2) Il lavoro interinale.

Sempre nell’ambito delle misure legislative volte a sostenere ed incrementare i livelli occupazionali si pone il contratto di lavoro interinale, accanto ai contratti di solidarietà, al comando o distacco dei lavoratori in esubero, presso altre aziende, al contratto di inserimento; quest’ultimo è diretto ai lavoratori compresi nella fascia di età fra i sedici e i trentadue anni, la durata del rapporto varia dai sei ai dodici mesi, e l’obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di un’esperienza lavorativa mentre il datore di lavoro risparmierà di pagare una parte di contributi assistenziali e previdenziali.

Ma torniamo al lavoro interinale, che è una forma di lavoro conosciuta in vari stati, con vari nomi, si parla di lavoro interinario, di leasing di manodopera, di affitto di personale, di lavoro intermittente, di temporary work, tutte definizioni che portano allo stesso concetto: quello della flessibilità nella gestione della forza-lavoro, che dovrebbe portare ad una vera e propria deregulation del mercato del lavoro.

In concreto il lavoro interinale prevede uno schema trilaterale:

lavoratore - agenzia di mediazione - utilizzatore; cioè apposite agenzie collocano temporaneamente manodopera presso le aziende che ne fanno richiesta e che pagheranno i relativi compensi solo per i periodi di lavoro svolto.

In tal modo si realizza una intermediazione che sconvolge il classico rapporto domanda-offerta di lavoro. Le opinioni su tale forza di lavoro sono discordanti, indubbiamente con il lavoro ad interim si possono soddisfare le esigenze delle donne, in quanto un’occupazione non rigidamente scandita nei tempi può risolvere il dilemma lavoro-famiglia, ma può servire anche agli studenti ed in genere a tutti coloro che vogliono alternare in modo più libero lavoro ed inattività. Ma ci sono alcuni nei, come ad esempio quello delle garanzie e poi il divieto di intermediazione ed interposizione previsto dall’art. 1 della legge 1369/1960. Ma ad ogni modo vi è chi ritiene che le preoccupazioni sono eccessive, considerata la scarsa incidenza ditale forma contrattuale in altri paesi nei quali è da tempo che viene utilizzata, senza che vi siano i problemi che caratterizzano il nostro ordinamento.

Il decreto legge n° 1 del 1993 ha cercato di superare alcune difficoltà prevedendo espressamente la possibilità di stipulare contratti interinali, però per l’esercizio di attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro possono essere costituiti previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e devono rispondere a precisi requisiti previsti dalla legge 108

 

3) Prospettive per il lavoro interinale.

Con l’introduzione nel nostro ordinamento del lavoro interinale si sono voluti superare i limiti posti dalla legge n° 1369 del 1960 sull’appalto di manodopera; dunque si è avuta un innovazione che è diretta ad una liberalizzazione del mercato del lavoro, tesa a creare nuove opportunità. In vero l’idea non è del nostro Legislatore, infatti il lavoro interinale è nato e si è affermato, come già detto, fuori d’Italia soprattutto nei paesi europei e negli Stati Uniti. Non è un caso che la stessa Corte di Cassazione in varie sue pronunzie, rimandi la decisione di questioni sul lavoro interinale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea naturalmente in materia di interpretazione di principi comunitari in materia di lavoro.

Ad esempio se le norme italiane sul collocamento e sul lavoro interinale possano ritenersi rientranti nell’esercizio di pubblici poteri ex artt. 66 e 55 del Trattato oppure se il rapporto tra norme interne e comunitarie circa il fabbisogno di manodopera e la libera circolazione di lavoratori all’interno della CEE possano ritenersi di immediata applicazione con conseguente

disapplicazione delle norme interne ecc.. Ed è sempre la normativa comunitaria, e precisamente la Direttiva CEE n0 91/383, a prevedere alcuni punti fondamentali, infatti precisa che il lavoro interinale sarà consentito alle aziende del settore industriale e terziario solo nei casi in cui siano offerte garanzie idonee ad evitare che tale istituto possa rappresentare il mezzo per la destrutturazione di lavori stabili; inoltre le imprese fornitrici di personale dovranno essere munite di apposita autorizzazione pubblica, ai lavoratori dovrà essere fornito un trattamento non inferiore a quello previsto, a parità di livello, per i dipendenti dell’azienda utilizzatrice; mentre l’impresa fornitrice si dovrà impegnare a garantire comunque un trattamento minimo mensile (indennità di disponibilità) a tale personale, quindi anche quando esso non sia occupato a svolgere un lavoro interinale. Dunque nonostante la fiera opposizione dei sindacati a tale nuova figura contrattuale, questa molto lentamente si va affermando, tra una serie di divieti e di controlli stringenti.

Infatti nel caso di “fornitura di manodopera e necessario comunicare ogni sei mesi alle Rappresentanze Sindacali Aziendali il numero, i motivi e la durata del contratto di fornitura.

Ma soprattutto i “lavoratori in affitto” devono essere garantiti, e così nel settore edile è previsto anche per loro il trattamento speciale di disoccupazione, qualora ricorrano i presupposti di anzianità di lavoro e contributiva; il personale in affitto poi non può superare una percentuale dell’organico aziendale. E sempre nell’ambito delle garanzie, ai lavoratori interinali è riconosciuto il diritto di costituire proprie rappresentanze sindacali presso le imprese fornitrici 112. Dunque tirando le somme possiamo dire che nel caso del lavoro interinale ci troviamo dinanzi ad una fattispecie davvero atipica, in quanto l’impianto del nostro “stato sociale” presuppone lavori a tempo indeterminato e con l’inserimento del lavoro interinale inevitabilmente si realizza un progressivo indebolimento delle garanzie introdotte negli anni sessanta - settanta, frantumando il rapporto di lavoro in mille rivoli e quindi rendendo precaria qualsiasi forma di reazione ed iniziativa dei lavoratori. Il lavoratore si trova “smistato” presso un’impresa senza che le modalità della prestazione siano state definite prima. Così mentre in Francia, per fare un esempio, il lavoro interinario è in sostanza un normale contratto a termine con durata e contenuto predeterminati, quindi mancano gli elementi di eversione dei principi garantistici, è facile notare immediatamente la differenza con il nostro lavoro interinale. Tutto questo deve portarci a riflettere ed a considerare che le esigenze di creare nuove occupazioni devono essere coniate con i diritti dei lavoratori, per questo è auspicabile che in materia di lavoro interinale il nostro Legislatore abbia sempre presenti tali diritti per evitare pericolosi salti indietro nel tempo.

 

4) Fra autonomia e subordinazione: il rapporto di lavoro parasubordinato.

Le nuove esigenze del mondo del lavoro, caratterizzato dalla flessibilità della prestazione lavorativa, spingono verso nuove frontiere e portano all’affermazione di nuovi concetti quale è quello della parasubordinazione che si pone come superamento del concetto di subordinazione intesa come dipendenza dall’imprenditore, che alcuni configurano come assoggettamento o eterodirezione, altri come dipendenza socio-economica. Ma più che altro la dipendenza è l’inserimento spazio-temporale del lavoratore nell’impresa. Ciò è quanto risulta dall’art. 2094 c.c. ben diverso da quello che dice l’art. 409/3 c.p.c. che parla di prestazione coordinata e continuativa volta ad indicare il mero protrarsi dell’attività lavorativa nel tempo 116 ed indicando qui il rapporto parasubordinato.

Ma tornando alla subordinazione, dobbiamo sottolineare che la giurisprudenza più recente tende a rivalutare l’elemento della volontà contrattuale delle parti contraenti, dunque solo la volontà potrà determinare la natura del rapporto. Ma accanto a tale indirizzo giurisprudenziale se ne pone in materia antitetica un altro, che afferma invece l’importanza dell’inserimento del prestatore di lavoro nel ciclo produttivo dell’impresa. Ed infine ultimo criterio quello che fa riferimento alle concrete modalità di svolgimento del rapporto. D’altronde nella realtà del lavoro si affacciano nuovi scambi, nuovi soggetti economici, nuove tecnologie e nuove figure di operatori, nuove forme e modalità di esercizio dell’attività professionale, ed è proprio in questo ambito che si colloca la parasubordinazione.

Essa rientra perfettamente nel quadro della flessibilità e per la precisione è all’interno del “genus” parasubordinazione che possiamo inquadrare la species “collaborazione coordinata e continuativa”. Tutto questo “sistema e ancora in fase di stabilizzazione e nuove figure si vanno formando in una realtà che si modifica continuamente.

La prima definizione della collaborazione coordinata e continuativa la ritroviamo, come detto, nell’art. 409/3, ma è la stessa Corte di Cassazione che ne da una definizione, affermando che “fra i rapporti di parasubordinazione sono da includere - purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale - tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di facere riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche”. La giurisprudenza della Suprema Corte si è occupata poi di analizzare uno per uno i caratteri della prestazione, cioè: la “prevalente personalità”, è il primo carattere, in esso si tiene conto della “qualità dell’opera” in cui si concreta la collaborazione stessa che deve essere svolta in maniera “preminente” dal titolare e di conseguenza viene esclusa in quei casi in cui l’organizzazione aziendale è tale da assorbire la prestazione professionale;  il   secondo carattere è la “continuatività”, cioè la durata nel tempo non discontinua nè occasionale ma svolta con “assiduità di impegni, mentre la “non esclusività della prestazione professionale... non elide il carattere continuativo”. Infine il terzo carattere è la “coordinazione”, variamente intesa ora come inerenza all’attività ai fini del committente, ora come connessione funzionale con l’organizzazione del preponente, ora come coordinamento con le finalità perseguite dall’organizzazione, in cui favore, l’attività è stata prestata. Ma le varie definizioni finiscono per coincidere in quanto, in ogni caso, dato essenziale è che l’attività del lavoratore si coordini con il terzo a favore del quale presta la propria attività lavorativa. Per avere un quadro completo allora occorre fare qualche considerazione e cioè: il carattere della prevalente personalità riguarda sia il lavoro autonomo che quello parasubordinato, mentre nel caso della subordinazione si parla di “esclusività” della prestazione e non di prevalenza; il carattere della continuatività riguarda sia il lavoro subordinato che quello parasubordinato, mentre nel lavoro autonomo c’e una prestazione unica o saltuaria; il coordinamento, terzo carattere, è tipico soltanto della parasubordinazione dato che nella subordinazione c’è la dipendenza e nel lavoro autonomo la autonomia.

Dunque è quest’ultimo carattere che ci permette di cogliere la differenza, sebbene la giurisprudenza non sia riuscita appieno a sviluppare tutte le diversità.

La parasubordinazione, possiamo dire, è caratterizzata quindi da una attenuata subordinazione e da una attenuata autonomia; è una rapporto più che altro caratterizzato da una “dipendenza tecnica intesa come quell’insieme di indirizzi e direttive, non ordini, fornite da chi la esercita a chi deve fare qualcosa; dunque la parasubordinazione si differenzia in maniera precipua da lavoro subordinato perché in quest’ultimo c’è pure la dipendenza tecnica, ma è molto più forte’ si differenzia invece dal lavoro autonomo perché in quest’ultimo non c e alcun vincolo.

Il ricorso al rapporto parasubordinato, oggi, è sempre più imponente perché da un lato l’impresa può servirsi di soggette ad elevato contenuto professionale senza che siano appesantite le strutture organiche dell’azienda con l’assunzione di elementi dalle più svariate qualificazioni professionali.

Nel momento in cui il professionista operi con prestazioni omogenee e consone alla sua specializzazione per conto di più clienti, senza che nei confronti dell’uno possa essere accertato un impegno più assiduo e costante, allora non è ravvisabile la parasubordinazione.

Mentre nel caso in cui il professionista si impegni ad assumere incarichi via via affidatigli, di partecipare a riunioni, di ricevere direttive ed istruzioni, allora è configurabile la parasubordinazione.

Un           caso     particolare         di parasubordinazione è quello dell’amministratore unico, in quanto verso i terzi estranei all’organizzazione societaria è configurabile, tra amministratore e società, un rapporto di immedesimazione organica, mentre all’interno dell’organizzazione è configurabile la parasubordinazione. Infine si deve dire che, il Legislatore in ordine alla competenza processuale, ha creato con la legge n0 128/92 130 in materia di parasubordinazione, un foro territoriale speciale ed esclusivo che è quello della circoscrizione in cui rientra il domicilio del lavoratore parasubordinato, ciò per evitare diseguaglianze di fatto che si realizzavano tutte le volte in cui il lavoratore parasubordinato era convenuto presso remote circoscrizioni in cui aveva la propria sede l’impresa.

 

5) I  pony express.

La figura del pony express è recente, e non ancora ben definita. La giurisprudenza considera tale rapporto come lavoro autonomo qualora non vi sia alcuna direzione datoriale nè controllo o soggezione ad alcun potere gerarchico ed esclude la subordinazione perché ritiene irrilevante il fatto che il lavoratore sia inserito nel ciclo produttivo dell’impresa. Di contro altre pronunce affermano la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra pony express e società datrice di lavoro, proprio valorizzando l’inserimento del prestatore di lavoro nel ciclo produttivo dell’impresa. È lavoro subordinato perché il pony express, secondo questa giurisprudenza, si serve del mezzo proprio (autonomo), mette le sue energie a disposizione dell’agenzia costituendone il necessario “braccio esecutivo”. In particolare è considerata come prestazione subordinata quella dei fattorini adibiti al trasporto celere di corrispondenza e plichi, in base ad alcune considerazioni:

1.            reclutamento a mezzo inserzione sui giornali;

2.            disponibilità di mezzo di trasporto da parte del lavoratore esclusivamente maggiorenne;

3.            remunerazione fissa;

4.            durata massima del rapporto di lavoro di quindici giorni con possibilità di ripresa dopo una sospensione;

5.            marchio dell’agenzia portato addosso;

6.            coordinamento e controllo a mezzo di radio portatile consegnata al singolo fattorino;

7.            sosta di questi in zona prestabilita;

8.            coincidenza degli orari con quelli dell’attività della ditta;

9.            possibilità meramente teorica di rifiutare singole consegne.

Ma accanto a tali pronunzie ve ne sono contrarie, le quali fanno leva sul fatto che il collaboratore è libero di stabilire il se ed il quando delle proprie prestazioni ed anzi non deve rimanere neppure in qualche modo a disposizione; non c’è quindi continuità in senso tecnico che caratterizza la subordinazione e sono sempre di più le decisioni nelle quali si afferma che la subordinazione deve sostanziarsi in un vero e proprio “vincolo di natura personale” che porta di conseguenza ad abbandonare la prospettiva che identificava subordinazione ed inserimento nel normale ciclo produttivo dell’impresa, che da se solo non può qualificare il rapporto come subordinato.

Dunque dalle ripetute pronunce della Cassazione si nota come l’argomento sia estremamente travagliato, infatti considerare il rapporto come autonomo o subordinato dipende dall’importanza che si da ai vari caratteri della prestazione ora, si afferma, il lavoratore gode della piena autonomia nell’accettare la “chiamata” dell’azienda, ora si afferma il contrario. Indubbiamente tale nuova figura professionale presenta una subordinazione attenuata, in cui vi è uno scontro tra libertà formale (autonomia negoziale del lavoratore) e libertà sostanziale.

Ma se è necessario tenere conto della effettiva volontà delle parti (nomen juris) non si deve svalutare il momento oggettivo e cioè il concreto atteggiarsi del rapporto. La eventuale soggezione economica deve essere concretamente dimostrata abbandonando ogni concezione che cerchi ad ogni costo di fare rientrare tale rapporto nella subordinazione; piuttosto dobbiamo considerare che da un lato ci sono quei modelli tipici della continuità e durevolezza che caratterizzano la subordinazione, dall’altro c’è una flessibilità concordata dalle parti che regolano il rapporto in relazione alle loro esigenze; ma, torno a dire, la corretta qualificazione del rapporto si può avere soltanto facendo riferimento alla fattispecie concreta non già ad un tipo di prestazione astratta, e soprattutto tenendo conto degli altri caratteri quali, il nomen juris usato dai contraenti nel qualificare il rapporto, l’osservanza di un determinato orario di lavoro ecc... quindi soltanto dall’analisi di tali caratteri potrà desumersi la natura del rapporto.

 

6) Nuovi tipi di lavoro.

Un lavoro non proprio nuovo è quello ella segretaria d’ufficio che per anni è stata inquadrata nello stereotipo della “signorina d’ufficio impegnata a dattiloscrivere”, ebbene proprio questa figura deve essere rivalutata, anche dal punto di vista della preparazione, in modo che tale personale possa sempre meglio rispondere alle esigenze aziendali. Ma non basta, la figura della segretaria deve essere ammodernata anche nelle sue funzioni, che per esser più utili dovrebbero essere rivolte a beneficio dell’intera organizzazione aziendale e non al solo servizio “del capo”. Quindi tale figura professionale è chiamata a modificarsi, ad assumere nuove caratteristiche più dinamiche in cui a tutti gli effetti sia considerata come parte integrante dello staff manageriale, in quanto proprio perché a conoscenza di notizie riservate, può svolgere una funzione di smistamento ed organizzazione dell’attività dell’impresa, e quindi di collegamento tra il “capo” ed il resto del personale.

Altra figura che si va affermando in questi anni è quella dell’animatore turistico. Nel campo del turismo varie altre figure sono nate, ad esempio il personale dedito alla cura dei parchi e riserve, addetto a strutture agrituristiche, guide turistiche per i centri urbani che consentano un approccio su misura con i beni artistici locali; ma purtroppo mancano i corsi formativi per tali soggetti. Mentre oggi il turista richiede professionalità sia tecnica che “comportamentale”, da parte dell’operatore devono essere offerte sia un elevata qualità della prestazione che della flessibilità.

La legge quadro n0 217 del 1983 ha regolamentato la figura dell’animatore, legge che se fosse stata recepita, come era previsto, dalle regioni, avrebbe permesso di fare un notevole passo in avanti. In realtà tale figura è quanto mai vaga, intanto l’animatore è considerato come un “narratore di barzellette” o al più un attore comico in erba” se giovane, fallito se più anziano. Opinione sostanziata dal fatto che spesso animatore è un giovane che si improvvisa tale, per allungare un po’ le vacanze. Non preparati ad operare nei confronti di tutti i clienti, spesso tale giovane si rivolge solo ai “più simpatici”.

In realtà l’animazione deve essere considerata un vero servizio anche perché l’animatore rappresenta l’immagine dell’azienda; certo ci sono delle inevitabili difficoltà, legate alla stagionalità della prestazione per questo sarebbe opportuna una preparazione che possa permettere l’inserimento nel mercato internazionale, solo così tale soggetto può superare

l’ostacolo finanziario e fare una scelta professionale, dato che ormai deve considerarsi esaurito il tempo dell’improvvisazione. Per quanto riguarda la qualifica di tale rapporto di lavoro non può parlarsi di subordinazione, in quanto manca un preciso orario di lavoro, non vi è subordinazione ad alcun potere direttivo e non si determina alcun inserimento nell’organizzazione aziendale; nè può configurarsi come rapporto di impiego pubblico in quanto osta il divieto ex art. 9 D.P.R. 20/12/1979 n0 761 di assunzioni precarie presso le USL al di fuori dei casi tassativamente previsti. Dunque da quanto detto si evince come anche in questo settore sia necessario l’intervento del Legislatore in modo da regolamentare in maniera precisa questo nuovo settore del lavoro.

Altro fenomeno che si è affermato in questi decenni è il lavoro in discoteca, anche qui sono nate nuove professioni come per esempio il “Disk Jockef’, le ragazze che ballano sui cubi (ragazze immagine), i buttafuori.

Per quanto riguarda il disk jockej (d.j.) si discute se siano ravvisabili gli estremi del rapporto di lavoro subordinato o piuttosto di quello autonomo, la giurisprudenza a riguardo è alquanto carente, ci sono soltanto alcune pronunce che riguardano l’obbligo di iscrizione all’ENPAS 149, ma non definiscono la natura del rapporto dato che anche il lavoratore autonomo deve iscriversi al detto ente, e quindi non è un elemento discretivo per stabilire la qualificazione del rapporto. Dunque la valutazione non potrà mai essere univoca dipendendo sempre dalla valutazione del singolo caso concreto. Dunque da quanto detto è chiaro come la realtà del mondo del lavoro sia quanto mai variegata, sono vari i tentativi di creare nuovi lavori che solo il tempo permetterà di caratterizzare ed inquadrare professionalmente.

In tale ambito possiamo inserire i job clubs che sono gruppi organizzati ed attrezzati nei quali il disoccupato di lungo periodo si incontra con altre persone nelle sue stesse condizioni ed insieme ad esse impara e sperimenta le tecniche dell’autopromozione nel mercato del lavoro, sotto la guida di un coordinatore specificamente preparato. Ad occuparsi di tale fenomeno in Italia è stata la regione Lombardia, che si è servita delle esperienze nate prima in California e poi nel Regno Unito. In questi paesi il disoccupato di lungo periodo non viene abbandonato a se stesso, ma viene inserito appunto nei job clubs, in cui sono organizzati corsi teorico pratici volti a fornire nuove preparazioni, a permettere una migliore conoscenza del mercato del lavoro e quindi a dare risposte adeguate. E la risposta dei datori di lavoro non è tardata ad arrivare, infatti il fatto che il disoccupato faccia parte del job club è visto con favore. Dunque il job club come laboratorio di nuove prestazioni può offrire ai lavoratori nuove opportunità, e nuove risposte alla crisi occupazionale.

Infine un nuovo sbocco professionale è possibile individuarlo nella raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e delle materie seconde (carta, stracci, vetro, ferro, ecc...). Si tratta di un lavoro nuovo non ancora inquadrato professionalmente, ma molto remunerativo; consiste nella rivendita dei materiali di scarto, raccolti presso privati desiderosi di liberarsi dei rifiuti ingombranti, ma anche a favore dei Comuni. Ed è possibile creare anche piccoli indotti come quello del recupero di mobili antichi, vecchi oggetti, quadri e libri. Per ora tale attività è svolta sotto forma di cooperativa e chiunque con pochi mezzi e buona volontà può realizzare un’attività che aspetta di essere ben regolamentata del nostro Legislatore, in attesa “non sprecare... è un affare”.

Dunque da quanto detto oggi il mercato del lavoro è quanto mai in fermento, nuove figure professionali si vanno delineando in attesa di un intervento chiarificatore del Legislatore. Intanto non ci resta che prenderne atto. Non dimenticando che l’unico sistema per superare la crisi occupazionale è quello di affidarsi alla creatività del singolo individuo.

 

Avvocato Giacomo Raneri