LA DELEGA
DI FUNZIONI
CASO:
Tizio, dipendente dalla società Alfa impegnata
nell’imbottigliamento di acqua minerale, viene nominato responsabile della
produzione, igiene, sicurezza e qualità degli impianti presso lo stabilimento
di Palermo. Nel luglio del ’97, Tizio, su ordine del direttore dello stabilimento,
coordina una squadra di operai per effettuare il lavaggio di una vasca di
decantazione con l’utilizzo di soda caustica alla temperatura di 80° c.. Non disponendo di indumenti idonei per tale
tipo di lavoro, Tizio informa gli operai dei rischi cui andrebbero incontro
lavorando senza protezione. Il lavoro viene comunque iniziato, ma l’operaio
Mevio, impegnato nella pulizia delle pareti della vasca, scivolando finisce sul
fondo dove la soda caustica ivi depositata gli provoca numerose ustioni su tutto
il corpo. Attivate le indagini del caso per appurare la responsabilità dell’infortunio occorso a Mevio, il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Palermo
emette un decreto penale di condanna nei confronti di Tizio, condannandolo alla
pena di £.3.000.000 di ammenda perché, quale responsabile della sicurezza dello
stabilimento, aveva omesso di adottare le misure di sicurezza previste dalla
legge e aveva omesso di rendere edotti
i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti.
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Il caso sopra raccontato, oggetto di giudizio in
seguito all’opposizione avverso il Decreto penale di condanna e conclusosi con
sentenza di assoluzione per Tizio, apre la strada per discutere su una
particolare forma di responsabilità penale colposa quale la delega di funzioni.
La delega di funzioni è un istituto di creazione
dottrinale e giurisprudenziale, recepito nel mondo del diritto facendo assumere
rilevanza giuridica ad una condotta, frequentissima in tutte le organizzazioni
produttive di beni o servizi, consistente nella ripartizione dei compiti di
lavoro.
Nell’ambito
di organizzazioni complesse quali le
grandi imprese o le pubbliche amministrazioni,
può nascere il problema di individuare il soggetto (il dipendente)
responsabile dei singoli settori produttivi o amministrativi. Normalmente il
destinatario dell’obbligo di controllare che venga rispettata la legge, come ad
es. il rispetto delle normative antinfortunistiche e di sicurezza sul luogo di
lavoro, è il datore di lavoro o
comunque colui che, titolare dei poteri decisionali e di spesa, occupa il
vertice dell’organizzazione aziendale o della P.A.
Tuttavia, ritenere
che ad essere responsabile sia colui che sulla base di una qualifica
formale occupa il vertice dell'azienda, potrebbe contrastare con il principio,
ex art. 27 Cost., secondo cui la responsabilità penale è personale[1].
Spesso infatti accade che accanto al datore di lavoro
agiscano altri soggetti con funzioni sussidiarie[2]; pertanto, in caso di violazione della legge
che comporta una responsabilità penale, è necessario verificare se tale
responsabilità sia attribuibile in via esclusiva all’imprenditore oppure al
dipendente delegato formalmente al controllo e
gestione di un determinato settore produttivo, ovvero se tra i due vi
sia una responsabilità concorrente.
La giurisprudenza ha affrontato e risolto questa
problematica con l’istituto della delega di funzioni che si ha quando il
garante originario con atto formale attribuisce ad altri soggetti determinate
funzioni, quali ad es. garantire il rispetto e l’osservanza della normativa
antinfortunistica (L.626/’94)[3].
Per effetto della delega, il garante originario
adempie ai doveri di diligenza che su di esso incombono per il tramite del
soggetto delegato.
La delega di funzioni comporta l’esclusiva
responsabilità del soggetto delegato e la conseguente esclusione di una
concorrente responsabilità del delegante soltanto in
presenza delle seguenti condizioni-presupposti:
1) innanzi tutto occorre un atto formale di delega nel quale siano precisati i compiti del
soggetto delegato [ Cass. Pen. sez. III,
94|198381: il titolare dell’impresa di dimensioni industriali, è esonerato
da responsabilità penale quando abbia delegato formalmente, nell’ambito
dell’organizzazione dell’azienda, determinati compiti ad un preposto… ].
2) La delega di funzioni è ammessa nell’ambito di imprese di notevoli
dimensioni o nell’ambito di aziende con organizzazione piramidale [ cfr. nota
n. 1; Cass. Pen. sez. III 96/172040:
l’amministratore o il legale rappresentante di una società di notevoli
dimensioni deve essere ritenuto esente da ogni responsabilità in merito in
merito alle infrazioni ed alle violazioni di legge verificatesi nell’esercizio
dell’impresa allorchè, in concreto, egli abbia preposto ai vari servizi e
settori soggetti qualificati e idonei…]
3) Il soggetto delegato deve essere persona idonea e
cioè sia tecnicamente sia professionalmente capace di svolgere l’attività cui è
delegato; ciò implica da parte del datore di lavoro non soltanto una
particolare attenzione nella scelta del delegato, ma anche il dovere di formare
professionalmente il delegato.
Solitamente le grandi imprese organizzano stage o
comunque corsi di formazione e aggiornamento destinati a quei lavoratori che in
base alla particolare funzione a cui sono delegati devono essere resi edotti in
merito. [ In tal senso cfr. la sentenza di cui al punto 2); ancora sull’argomento Cass. Pen. sez. IV, 6/10/1995, n. 12297: la responsabilità del
datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche , viene meno
qualora si faccia coadiuvare da un dirigente all’uopo preposto, persona che
deve essere tecnicamente affidabile; Cass.
Pen. sez. IV, 10/3/1995, n.4432: all’imprenditore che abbia soddisfatto
l’obbligo impostogli dall’art. 17 d..P.R. 7/01/’56, n. 164, di nominare un
preposto per sovraintendere determinate
specifiche operazioni, designando una persona capace ed idonea a sostenere il
ruolo assegnatogli, non può essere addebitato l’evento dannoso che si sia
verificato per inosservanza delle disposizioni che regolano quelle specifiche
operazioni; Cass. Pen. sez. IV,
18/03/1986: in tema di infortunio sul lavoro l’imprenditore non va esente
da responsabilità penale solo perché abbia delegato ad un capo cantiere
l’apprestamento delle antinfortunistiche, dovendo comunque dimostrare che la
persona delegata sia qualificata e capace; Cas.
Pen. sez.II 92/189173: in materia di responsabilità colposa, il committente
di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali
regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l’appaltatore e più in generale il
soggetto al quale affida l’incarico, accertando che la persona a cui si rivolge
sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche
della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di
attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della
stessa……. ]. Oltre alla idoneità
tecnica e professionale del delegato, occorre che il datore di lavoro fornisca
tutti gli strumenti tecnici necessari affinché il delegato possa assolvere alle
funzioni cui è preposto. Infatti, proprio in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto la
responsabilità dell’imprenditore, a prescindere dall’eventuale delega, quando
l’infortunio è da attribuire non tanto all’attuazione di questa o di quella
misura, ma più in generale ad una situazione di assoluta inadeguatezza degli
impianti in relazione alle esigenze di tutela della integrità fisica dei
lavoratori[4].
4) Il soggetto delegato deve avere di fatto assunto la
posizione di garanzia.
Sull’argomento la giurisprudenza non è unanime in
quanto un orientamento ritiene necessario che la delega si traduca in un atto
formale (ved. punto 1), mentre altro orientamento giurisprudenziale
(minoritario) attribuisce responsabilità penale al delegato anche in assenza di
delega formale [ Pretura di Tolmezzo,
28/8/1998: è responsabile del reato di cui ali artt. 590 c.p. e 7 d.lg. n.
626/’94 il soggetto che, pur senza
essere investito di delega da parte del datore di lavoro, svolga le funzioni di
preposto ed abbia assunto in concreto il compito di accompagnare un lavoratore
autonomo in un sopralluogo al fine di predisporre un preventivo di spesa
].
5) Condizione
strettamente collegata al presupposto di cui sopra, affinché si possa parlare
di esclusiva responsabilità penale del soggetto delegato, è che questi agisca
con la massima autonomia, nel senso che al delegato devono essere trasferiti tutti i poteri concernenti l’organizzazione del settore produttivo cui
è preposto ovvero tutti i poteri in ordine all’espletamento delle finzioni cui
è delegato; ciò implica che il datore di lavoro non deve ingerirsi nelle mansioni affidate al delegato.
Il concetto di autonomia comprende anche la
disponibilità, da parte del delegato, dei mezzi finanziari necessari per
l’espletamento dei poteri attribuitigli. In assenza di tale autonomia di spesa,
rimane comunque l’esclusiva responsabilità del delegato solo qualora questi non
si attivi per richiedere a chi ha poteri di spesa l’acquisto di ciò che serve
per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro [ T.A.R. Umbria 11/11/1998
n.1032: il dipendente nominato “datore di lavoro” ai sensi del d.lg.
626/’94 e dunque responsabile della sicurezza sul lavoro dei propri
subordinati, qualora disponga di poteri di gestione ma non di autonomia di
spesa, potrà incorrere in responsabilità solo ove non richieda a chi ha poteri
di spesa l’acquisto di ciò che serve per scongiurare incidenti; Cass.
Pen. sez. III, 15/12/1997, n. 1769: in tema di lesioni colpose per
violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di Cassazione, ai fini
dell’accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero
del capo reparto sub delegato, abbia richiesto al Giudice di rinvio di
accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente
il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il Giudice di rinvio
abbia accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del
direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento
aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria), escludendo che il
subdelegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è
irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui
responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità dei mezzi finanziari; Pretura
di Milano, 4/11/1998: il legale rappresentante ed amministratore delegato
di un grande gruppo industriale non è responsabile per l’infortunio di un
dipendente verificatosi in uno stabilimento periferico e causato dalla mancanza
di un dispositivo di protezione, quando vi sia un responsabile dell’unità
produttiva che sia dotato di un budget di cui possa autonomamente disporre]
.
Orbene, solo in presenza delle cinque condizioni
sopra esposte la responsabilità del delegato fa venire meno la concorrente
responsabilità dell’imprenditore (delegante). Tuttavia è necessario precisare
che, anche nell’ipotesi di delega di funzioni la responsabilità
dell’imprenditore non viene meno se egli non osserva il potere-dovere di
controllo sull’operato dei propri dipendenti, ciò a cui è sempre tenuto in
quanto (dominus) titolare dell’impresa, ovvero se è a conoscenza di
inadempimenti del soggetto delegato e non vi pone rimedio. [ Cass. Pen. sez. IV, 6/10/1995, n.12297: la
responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme
antinfortunistiche, qualora si faccia coadiuvare da un dirigente nel controllo
delle modalità di esecuzione del lavoro e in quello per il rispetto delle
citate norme, viene meno solo se…….controlli che colui al quale ha conferitola
delega la usi concretamente; Cass. Pen.
sez. V, 85/090614: ….sull’imprenditore stesso incombe l’obbligo di
controllare che la persona capace e qualificata da lui delegata adempia
regolarmente alle funzioni delegategli.]
Nel caso sopra proposto, Tizio è stato assolto dal
reato ascrittogli perché, pur se formalmente delegato dal datore di lavoro alla
funzione di responsabile della sicurezza, è stato dimostrato in sede
dibattimentale che egli non solo non era stato professionalmente formato per
l’espletamento delle funzioni delegategli, ma non avendo autonomia di spesa
aveva più di una volta richiesto formalmente al datore di lavoro l’acquisto di
attrezzature e indumenti idonei a prevenire gli infortuni; tali richieste erano
sempre rimaste inevase.
[1] Cass. Pen. sez. III, 27/3/’98, n. 5889: “In tema di personalità della responsabilità penale, in riferimento agli artt. 27 e 40 c.p., l’amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell’ente. A maggior ragione quando trattasi di ente pubblico, richiedendosi in tal caso che l’attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati e idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio”.
[2] Una novità introdotta dall’art. 2 d.lg. 626/94 è quella della nozione di datore di lavoro “delegto”, che può essere ad es. un dirigente dell’impresa ovvero anche una persona estranea ad essa.
[3] Con l’art. 1 comma 2 d.lg. n.242/96, il legislatore ha aggiunto, in fine all’art.1 del d.lg.n. 626/94, il comma 4 ter che così cita: “nell’ambito degli adempimenti previsti [in materia di sicurezza], il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall’art. 3, commi1 e 2 e dall’art. 4, commi 1,2,4 lett.a) e 11, primi periodo.
[4] Cfr. Pretura di Mantova sent. 3/marzo/1994 in Foro it., 1995, II, 594