LA DELEGA DI FUNZIONI

 

CASO:

Tizio, dipendente dalla società Alfa impegnata nell’imbottigliamento di acqua minerale, viene nominato responsabile della produzione, igiene, sicurezza e qualità degli impianti presso lo stabilimento di Palermo. Nel luglio del ’97, Tizio, su ordine del direttore dello stabilimento, coordina una squadra di operai per effettuare il lavaggio di una vasca di decantazione con l’utilizzo di soda caustica alla temperatura di 80° c..  Non disponendo di indumenti idonei per tale tipo di lavoro, Tizio informa gli operai dei rischi cui andrebbero incontro lavorando senza protezione. Il lavoro viene comunque iniziato, ma l’operaio Mevio, impegnato nella pulizia delle pareti della vasca, scivolando finisce sul fondo dove la soda caustica ivi depositata gli provoca numerose ustioni su tutto il corpo. Attivate le indagini del caso per appurare  la responsabilità dell’infortunio occorso a Mevio, il G.I.P.   presso la Pretura Circondariale di Palermo emette un decreto penale di condanna nei confronti di Tizio, condannandolo alla pena di £.3.000.000 di ammenda perché, quale responsabile della sicurezza dello stabilimento, aveva omesso di adottare le misure di sicurezza previste dalla legge e  aveva omesso di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti.

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Il caso sopra raccontato, oggetto di giudizio in seguito all’opposizione avverso il Decreto penale di condanna e conclusosi con sentenza di assoluzione per Tizio, apre la strada per discutere su una particolare forma di responsabilità penale colposa quale la delega di funzioni.

La delega di funzioni è un istituto di creazione dottrinale e giurisprudenziale, recepito nel mondo del diritto facendo assumere rilevanza giuridica ad una condotta, frequentissima in tutte le organizzazioni produttive di beni o servizi, consistente nella ripartizione dei compiti di lavoro.

 Nell’ambito di organizzazioni complesse quali  le grandi imprese o le pubbliche amministrazioni,  può nascere il problema di individuare il soggetto (il dipendente) responsabile dei singoli settori produttivi o amministrativi. Normalmente il destinatario dell’obbligo di controllare che venga rispettata la legge, come ad es. il rispetto delle normative antinfortunistiche e di sicurezza sul luogo di lavoro,  è il datore di lavoro o comunque colui che, titolare dei poteri decisionali e di spesa, occupa il vertice dell’organizzazione aziendale o della P.A.

Tuttavia, ritenere  che ad essere responsabile sia colui che sulla base di una qualifica formale occupa il vertice dell'azienda, potrebbe contrastare con il principio, ex art. 27 Cost., secondo cui la responsabilità penale è personale[1].

Spesso infatti accade che accanto al datore di lavoro agiscano altri soggetti con funzioni sussidiarie[2];  pertanto, in caso di violazione della legge che comporta una responsabilità penale, è necessario verificare se tale responsabilità sia attribuibile in via esclusiva all’imprenditore oppure al dipendente delegato formalmente al controllo e  gestione di un determinato settore produttivo, ovvero se tra i due vi sia una responsabilità concorrente.

La giurisprudenza ha affrontato e risolto questa problematica con l’istituto della delega di funzioni che si ha quando il garante originario con atto formale attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni, quali ad es. garantire il rispetto e l’osservanza della normativa antinfortunistica (L.626/’94)[3].

Per effetto della delega, il garante originario adempie ai doveri di diligenza che su di esso incombono per il tramite del soggetto delegato.

La delega di funzioni comporta l’esclusiva responsabilità del soggetto delegato e la conseguente esclusione di una concorrente responsabilità del delegante soltanto in

presenza delle seguenti condizioni-presupposti:

1) innanzi tutto occorre  un atto formale di delega nel quale siano precisati i compiti del soggetto delegato [ Cass. Pen. sez. III, 94|198381: il titolare dell’impresa di dimensioni industriali, è esonerato da responsabilità penale quando abbia delegato formalmente, nell’ambito dell’organizzazione dell’azienda, determinati compiti ad un preposto… ].

2) La delega di funzioni è ammessa  nell’ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell’ambito di aziende con organizzazione piramidale [ cfr. nota n. 1; Cass. Pen. sez. III 96/172040: l’amministratore o il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni deve essere ritenuto esente da ogni responsabilità in merito in merito alle infrazioni ed alle violazioni di legge verificatesi nell’esercizio dell’impresa allorchè, in concreto, egli abbia preposto ai vari servizi e settori soggetti qualificati e idonei…]

3) Il soggetto delegato deve essere persona idonea e cioè sia tecnicamente sia professionalmente capace di svolgere l’attività cui è delegato; ciò implica da parte del datore di lavoro non soltanto una particolare attenzione nella scelta del delegato, ma anche il dovere di formare professionalmente il delegato.

Solitamente le grandi imprese organizzano stage o comunque corsi di formazione e aggiornamento destinati a quei lavoratori che in base alla particolare funzione a cui sono delegati devono essere resi edotti in merito. [ In tal senso cfr. la sentenza di cui al punto 2); ancora  sull’argomento Cass. Pen. sez. IV, 6/10/1995, n. 12297: la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche , viene meno qualora si faccia coadiuvare da un dirigente all’uopo preposto, persona che deve essere tecnicamente affidabile; Cass. Pen. sez. IV, 10/3/1995, n.4432: all’imprenditore che abbia soddisfatto l’obbligo impostogli dall’art. 17 d..P.R. 7/01/’56, n. 164, di nominare un preposto per sovraintendere  determinate specifiche operazioni, designando una persona capace ed idonea a sostenere il ruolo assegnatogli, non può essere addebitato l’evento dannoso che si sia verificato per inosservanza delle disposizioni che regolano quelle specifiche operazioni; Cass. Pen. sez. IV, 18/03/1986: in tema di infortunio sul lavoro l’imprenditore non va esente da responsabilità penale solo perché abbia delegato ad un capo cantiere l’apprestamento delle antinfortunistiche, dovendo comunque dimostrare che la persona delegata sia qualificata e capace; Cas. Pen. sez.II 92/189173: in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l’appaltatore e più in generale il soggetto al quale affida l’incarico, accertando che la persona a cui si rivolge sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa……. ].  Oltre alla idoneità tecnica e professionale del delegato, occorre che il datore di lavoro fornisca tutti gli strumenti tecnici necessari affinché il delegato possa assolvere alle funzioni cui è preposto. Infatti, proprio in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto la responsabilità dell’imprenditore, a prescindere dall’eventuale delega, quando l’infortunio è da attribuire non tanto all’attuazione di questa o di quella misura, ma più in generale ad una situazione di assoluta inadeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze di tutela della integrità fisica dei lavoratori[4].

4) Il soggetto delegato deve avere di fatto assunto la posizione di garanzia.

Sull’argomento la giurisprudenza non è unanime in quanto un orientamento ritiene necessario che la delega si traduca in un atto formale (ved. punto 1), mentre altro orientamento giurisprudenziale (minoritario) attribuisce responsabilità penale al delegato anche in assenza di delega formale [ Pretura di Tolmezzo, 28/8/1998: è responsabile del reato di cui ali artt. 590 c.p. e 7 d.lg. n. 626/’94  il soggetto che, pur senza essere investito di delega da parte del datore di lavoro, svolga le funzioni di preposto ed abbia assunto in concreto il compito di accompagnare un lavoratore autonomo in un sopralluogo al fine di predisporre un preventivo di spesa ]. 

5)  Condizione strettamente collegata al presupposto di cui sopra, affinché si possa parlare di esclusiva responsabilità penale del soggetto delegato, è che questi agisca con la massima autonomia, nel senso che al delegato  devono essere trasferiti tutti i poteri concernenti  l’organizzazione del settore produttivo cui è preposto ovvero tutti i poteri in ordine all’espletamento delle finzioni cui è delegato; ciò implica che il datore di lavoro non deve ingerirsi  nelle mansioni affidate al delegato.

Il concetto di autonomia comprende anche la disponibilità, da parte del delegato, dei mezzi finanziari necessari per l’espletamento dei poteri attribuitigli. In assenza di tale autonomia di spesa, rimane comunque l’esclusiva responsabilità del delegato solo qualora questi non si attivi per richiedere a chi ha poteri di spesa l’acquisto di ciò che serve per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro [  T.A.R. Umbria 11/11/1998 n.1032: il dipendente nominato “datore di lavoro” ai sensi del d.lg. 626/’94 e dunque responsabile della sicurezza sul lavoro dei propri subordinati, qualora disponga di poteri di gestione ma non di autonomia di spesa, potrà incorrere in responsabilità solo ove non richieda a chi ha poteri di spesa l’acquisto di ciò che serve per scongiurare incidenti;  Cass. Pen. sez. III, 15/12/1997, n. 1769: in tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di Cassazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del capo reparto sub delegato, abbia richiesto al Giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il Giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria), escludendo che il subdelegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità dei mezzi finanziari;  Pretura di Milano, 4/11/1998: il legale rappresentante ed amministratore delegato di un grande gruppo industriale non è responsabile per l’infortunio di un dipendente verificatosi in uno stabilimento periferico e causato dalla mancanza di un dispositivo di protezione, quando vi sia un responsabile dell’unità produttiva che sia dotato di un budget di cui possa autonomamente disporre] .   

Orbene, solo in presenza delle cinque condizioni sopra esposte la responsabilità del delegato fa venire meno la concorrente responsabilità dell’imprenditore (delegante). Tuttavia è necessario precisare che, anche nell’ipotesi di delega di funzioni la responsabilità dell’imprenditore non viene meno se egli non osserva il potere-dovere di controllo sull’operato dei propri dipendenti, ciò a cui è sempre tenuto in quanto (dominus) titolare dell’impresa, ovvero se è a conoscenza di inadempimenti del soggetto delegato e non vi pone rimedio. [ Cass. Pen. sez. IV, 6/10/1995, n.12297: la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche, qualora si faccia coadiuvare da un dirigente nel controllo delle modalità di esecuzione del lavoro e in quello per il rispetto delle citate norme, viene meno solo se…….controlli che colui al quale ha conferitola delega la usi concretamente; Cass. Pen. sez. V, 85/090614: ….sull’imprenditore stesso incombe l’obbligo di controllare che la persona capace e qualificata da lui delegata adempia regolarmente alle funzioni delegategli.]

Nel caso sopra proposto, Tizio è stato assolto dal reato ascrittogli perché, pur se formalmente delegato dal datore di lavoro alla funzione di responsabile della sicurezza, è stato dimostrato in sede dibattimentale che egli non solo non era stato professionalmente formato per l’espletamento delle funzioni delegategli, ma non avendo autonomia di spesa aveva più di una volta richiesto formalmente al datore di lavoro l’acquisto di attrezzature e indumenti idonei a prevenire gli infortuni; tali richieste erano sempre rimaste inevase.

 

Dott. Fabio RANERI

 

 



[1] Cass. Pen. sez. III, 27/3/’98, n. 5889: “In tema di personalità della responsabilità penale, in riferimento agli artt. 27 e 40 c.p., l’amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell’ente. A maggior ragione quando trattasi di ente pubblico, richiedendosi in tal caso che l’attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati e idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio”.

[2] Una novità introdotta dall’art. 2 d.lg. 626/94 è quella della nozione di datore di lavoro “delegto”, che può essere ad es. un dirigente dell’impresa ovvero anche una persona estranea ad essa.

[3] Con l’art. 1 comma 2 d.lg. n.242/96, il legislatore ha aggiunto, in fine all’art.1 del d.lg.n. 626/94, il comma 4 ter che così cita: “nell’ambito degli adempimenti previsti [in materia di sicurezza], il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall’art. 3, commi1 e 2 e dall’art. 4, commi 1,2,4  lett.a) e 11, primi periodo.

[4] Cfr. Pretura di Mantova sent. 3/marzo/1994 in Foro it., 1995, II, 594