CODICE
DEONTOLOGICO
Approvato
dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 Aprile 1997
PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria attività in piena
libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi
della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo
all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. Nell'esercizio
della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi
della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla
libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del
giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la
realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
ART. 1. Ambito di applicazione. -
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli
avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei
confronti dei terzi.
ART. 2. Potestà disciplinare. -
Spetta agli organi disciplinari la potestà di
infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e
devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
1'infrazione.
ART.
3. Volontarietà dell'azione. -
La responsabilità disciplinare discende dalla
inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno
stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART.
4. Attività all'estero e attività in Italia dello straniero. -
Nell'esercizio di attività professionali all'estero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche interne, nonché delle norme deontologiche
del paese in cui viene svolta 1'attività. Del pari 1'avvocato straniero,
nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia
consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART.
5. Doveri di probità, dignità e decoro. -
L'avvocato deve ispirare la propria condotta
all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Deve essere sottoposto
a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non
colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul
fatto commesso. L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua
reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.
L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART.
6. Doveri di lealtà e correttezza. -
L'avvocato deve svolgere la propria attività
professionale con lealtà e correttezza. L'avvocato non deve proporre azioni o
assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART.
7. Dovere di fedeltà. -
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la
propria attività professionale. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del
proprio assistito.
ART.
8. Dovere di diligenza. -
L'avvocato deve adempiere i propri doveri
professionali con diligenza. In particolare, il difensore può svolgere indagine
difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio
assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona
sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.
ART.
9. Dovere di segretezza e riservatezza. -
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le
informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato. L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei
confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività
stragiudiziale. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di
colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato
sia accettato.
L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del
segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale. Il difensore
può fornire ai sostituti, collaboratori di studio, consulenti ed investigatori
privati gli atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché
le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione
dell'atto. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di difesa; b) alfine di
impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in una
controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento concernente le
modalità della difesa degli interessi dell'assistito. In ogni caso la
divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine
tutelato.
ART.
10. Dovere di indipendenza –
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato
ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L'avvocato non deve tener conto
di interessi riguardanti la propria sfera personale. L'avvocato non deve porre
in essere attività commerciale o di mediazione. Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che
esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta
attività.
ART.
11. Dovere di difesa –
L'avvocato deve prestare la propria attività
difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle
leggi vigenti. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando
ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un
difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso,
che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto
ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta
all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
ART.
12 . Dovere di competenza –
L'avvocato
non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata
competenza. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti impeditive
alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie
di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della
difesa con altro collega.
L'accettazione di un determinato incarico
professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
ART.
13. Dovere di aggiornamento professionale –
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la
propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze
con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
ART.
14. Dovere di verità –
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza
o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un
provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza,
devono essere vere. L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti
o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale ne'
utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia
essere false. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o
il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o
richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ART.
15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. –
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti
previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. I - In
particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente
i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
ART.
16. Dovere di evitare incompatibilità. –
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di
incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio,
richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine. Costituisce infrazione
disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità
non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART.
17. Divieto di pubblicità –
E' vietata
qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale. E' consentita
l'indicazione nei rapporti con i terzi (carta da lettera, rubriche professionali
e telefoniche, repertori, banche dati forensi, anche a diffusione
internazionale) i propri particolari rami di attività. E' consentita
l'informazione agli assistiti e ai colleghi sulla organizzazione dell'ufficio e
sulla attività professionale svolta. E' consentita l'indicazione del nome di un
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista
a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in
tal senso, ovvero vi sia consenso unanime dei suoi eredi. In ogni caso
l'attività di informazione consentita deve essere attuata in modo veritiero e
nel rispetto dei doveri di dignità e decoro.
ART.
18. Rapporti con la stampa.-
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di
discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare
atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. Il difensore, con il consenso
del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli
organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di
indagine. Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di
stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il
nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli
organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
ART.
19. Divieto di accaparramento di clientela –
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a
terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di
clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la
prestazione di un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di
omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di
vantaggi per ottenere difese o incarichi.
ART.
20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed
offensive. -
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali,
l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli
scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti
dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi. La
ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica.
ART.
21 . Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti –
L'iscrizione
all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale
e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo
del relativo titolo. Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo
professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche
il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività
irregolare.
TITOLO
II
RAPPORTI
CON I COLLEGHI
ART.
22 . Rapporto di colleganza in genere. –
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei
colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. L'avvocato è tenuto
a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.
L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire
nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o
infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare
appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e
civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di
conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in
tal caso la comunicazione può essere anche successiva. L'avvocato non può
registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel
corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i
presenti.
ART.
23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo –
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato
deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa,
salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. L'avvocato è
tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di
incontro con i colleghi. L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali
avversari di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando
siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte
assistita. L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio
assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega
avversario. Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto
a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto.
Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando
informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel
rispetto della legge. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed
informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della
effettiva condivisione della strategia processuale.
ART.
24. Rapporti con il Consiglio dell'ordine. –
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per
l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere
di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a
sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. Nell'ambito di un
procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli
e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati
dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti,
notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da
un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello
stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce
illecito disciplinare.
L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio
dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e
nell'interesse della collettività professionale.
ART.
25. Rapporti con i collaboratori dello studio. –
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di
migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in
proporzione all'apporto ricevuto.
ART.
26. Rapporti con i praticanti. –
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare
la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di
consentire un'adeguata formazione. L'avvocato deve fornire al praticante
un'adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo
iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
L'avvocato deve atte stare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. E' responsabile
disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività
difensiva non consentita.
ART.
27. Obbligo di corrispondere con il collega. –
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con
la controparte che sia assistita da altro legale.
Soltanto in casi particolari, per richiedere
determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla
controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario.
Costituisce illecito disciplinare il comportamento
dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e'
assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART.
28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. –
Non possono
essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e
comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i
colleghi. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che
assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. L'avvocato non deve
consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può,
qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che
gli succede, il quale e' tenuto ad osservare i medesimi criteri di
riservatezza. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva
di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
ART.
29. Notizie riguardanti il collega. –
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla
posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie
relative alla sua persona, e' tassativamente vietata, salvo che abbia
essenziale attinenza con i fatti di causa. L'avvocato deve astenersi
dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega
e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il
collega incaricato della stessa vi consenta.
ART.
30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad
altro collega. –
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
ART.
31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. –
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al
collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da
svolgere. L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita. E' fatto divieto all'avvocato
corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva,
senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico. L'avvocato
corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più
opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
ART.
32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. –
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono
avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal
proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART.
33. Sostituzione del collega nell'attività di difesa. –
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di
un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere
nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio
per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per
le prestazioni svolte. L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la
successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo
difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART.
34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. –
Salvo che il
fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari
non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi
specifici ricevuti. Nel caso di
associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato
o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO
III
RAPPORTI
CON LA PARTE ASSISTITA
ART.
35. Rapporto di fiducia. –
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla
fiducia. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con
l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
ART.
36. Autonomia del rapporto. –
L'avvocato ha
l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi
deontologici. L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose, ne' suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
ART.
37. Conflitto di interessi. –
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare
attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi
di un proprio assistito. Sussiste
conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato
determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro
assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi
ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente
mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo
incarico. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in
controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
ART.
38. Inadempimento al mandato. –
Costituisce violazione dei doveri professionali, il
mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando
derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita. Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali
deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare
della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento
dell'incarico.
ART.
39. Astensione dalle udienze. –
L'avvocato ha
diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi
forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e
delle norme in vigore.
L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non
aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione
a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca
all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a
proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
ART.
40. Obbligo di informazione. –
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il
proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della
importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli,
quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. Se
richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi
presumibili del processo.
E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte
assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli. Il difensore ha
l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso
nell'esercizio del mandato.
ART.
41. Gestione di denaro altrui. –
L'avvocato
deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto
dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per
conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. In caso di
deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere istruzioni scritte e
ad attenervisi.
ART.
42. Restituzione di documenti. –
L'avvocato é
in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando
questa ne faccia richiesta. L'avvocato può trattenere copia della
documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia
necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto
pagamento.
ART.
43. Richiesta di pagamento. –
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita
l'anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario
nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi. L'avvocato non può richiedere un
compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo
pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva. L'avvocato non può
condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di particolari
prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto
di questa. E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge.
ART.
44. Compensazione. –
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli
siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese
sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a
titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia
il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in
sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non
le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita. Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1'
avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita
le somme riscosse per conto di questa.
ART.
45. Divieto di patto di quota lite. –
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a
titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del
bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
E' consentita la pattuizione scritta di un
supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito
favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia
giustificato dal risultato conseguito.
ART.
46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. –
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti
della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,
previa rinuncia al mandato.
ART.
47. Rinuncia al mandato. –
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In
caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e' necessario
fare per non pregiudicare la difesa. Qualora la parte assistita non provveda in
tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli
obblighi di legge l'avvocato non é responsabile per la mancata successiva
assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che
dovessero pervenirgli. In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale
formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal
fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO
IV
RAPPORTI
CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI.
ART.
48. Minaccia di azioni alla controparte. –
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte
tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni,
istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quanto tenda a
rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in
corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o
vessatorie. Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia. E' consentito
l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede
stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.
ART.
49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte. –
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime
iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART.
50. Richiesta di compenso professionale alla controparte. –
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento
del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto
dalla legge. In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte
il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART.
51. Assunzione di incarichi contro ex clienti. –
L'assunzione di un incarico professionale contro un
ex cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e
l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e
non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente
acquisite. La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in
relazione all'intensità del rapporto clientelare.
ART.
52. Rapporti con i testimoni. –
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i
testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o
suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. Resta ferma la
facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi e
termini fissati dagli organi forensi. In particolare il difensore che intenda
convocare la persona informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito
scritto, salvi i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone
dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende rendere. Il
difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la
registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso
dell'interessato.
ART.
53. Rapporti con i magistrati. –
I rapporti con i magistrati devono essere improntati
alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. Salvo casi particolari, l'avvocato non può
discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo
senza la presenza del legale avversario. L'avvocato chiamato a svolgere
funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a
tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. L'avvocato non deve
approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza
con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di
sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei
confronti o alla presenza di terze persone.
ART.
54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. –
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con
arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel
rispetto delle reciproche funzioni.
ART.
55. Arbitrato. –
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro
deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. Per assicurare il
rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non può assumere
la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle
parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una
delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne
l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una
delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse,
rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto. In ogni caso, l'avvocato deve
comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di
collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al
fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
ART.
56. Rapporto con i terzi. –
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza
e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga
in contatto nell'esercizio della professione. Anche
al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di
comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la
fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e nella dignità della professione.
ART.
57. Elezioni forensi. –
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale
sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni.
ART.
58. La testimonianza dell'avvocato. –
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal
deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria
attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. L'avvocato non deve mai
impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti
in giudizio. Qualora 1'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà
rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART.
59. Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti
dei terzi.
–
L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente
all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume
carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella
capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO
V
DISPOSIZIONE
FINALE
ART.
60. Norma di chiusura. –
Le disposizioni specifiche di questo codice
costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.